Art. 6. Sub-ingresso delle autorizzazioni 1. Il sub-ingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attivita' commerciale da parte del titolare, e' subordinato ad autorizzazione. 2. La richiesta di sub-ingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attivita' in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facolta' di continuare l'attivita', anche se non in possesso dei requisiti richiesti. 3. Il trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilita' per il subentrante di continuare l'attivita' senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di sub-ingresso: a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo; b) al comune di residenza del subentrante, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'Art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo; c) al comune del Veneto che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'Art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, in caso di subentrante non residente nel Veneto. 4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorita' posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianita' di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 5. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti e' fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorita' acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda. 6. In caso di subentro in imprese con posteggio la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio. 7. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del codice civile, consente di proseguire l'attivita' del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.