Art. 6.
                  Sub-ingresso delle autorizzazioni
    1. Il sub-ingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di
cui  all'art.  5  del  decreto  legislativo,  a  seguito di morte del
titolare,  di  cessione  o  di affidamento in gestione dell'attivita'
commerciale da parte del titolare, e' subordinato ad autorizzazione.
    2.      La      richiesta      di     sub-ingresso,     corredata
dall'autocertificazione   attestante   il   possesso   dei  requisiti
previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza,
entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione
dell'attivita'  in  caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla
morte  del  titolare  e  per tale periodo gli eredi hanno facolta' di
continuare  l'attivita',  anche  se  non  in  possesso  dei requisiti
richiesti.
    3.   Il   trasferimento   della   gestione   o  della  proprieta'
dell'azienda  per  atto  tra  vivi  o  a  causa  di morte comporta la
possibilita'  per  il  subentrante  di  continuare  l'attivita' senza
alcuna  interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di
sub-ingresso:
      a) al  comune  sede  del  posteggio,  per  le imprese dotate di
autorizzazione  di  cui  all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo;
      b) al  comune  di  residenza  del  subentrante,  per le imprese
dotate  di autorizzazione di cui all'Art. 28, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo;
      c) al  comune  del Veneto che ha rilasciato l'autorizzazione di
cui all'Art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, in caso
di subentrante non residente nel Veneto.
    4.  Il subentrante acquisisce i titoli di priorita' posseduti dal
precedente  titolare,  ad eccezione dell'anzianita' di iscrizione nel
repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
    5.  In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti e'
fatto  obbligo  di  indicare,  nell'atto  di  cessione,  la ditta che
subentra  nelle  priorita' acquisite dal cedente con l'autorizzazione
relativa allo specifico ramo d'azienda.
    6.  In  caso  di  subentro  in  imprese con posteggio la relativa
concessione  scade  al  compimento  del  decennio  dalla data fissata
nell'atto originario di rilascio.
    7.  La  domanda  di  reintestazione  di una autorizzazione per il
commercio  su  aree  pubbliche  di  una  piccola  impresa commerciale
rilasciata  a  seguito  di  cessione  o  di  affidamento  di gestione
dell'azienda,  effettuati  con  scrittura privata registrata ai sensi
del  combinato  disposto  degli articoli 2083, 2202 e 2556 del codice
civile,  consente  di  proseguire  l'attivita'  del dante causa senza
interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.