Art. 7. Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione 1. La Regione, su istanza del comune interessato, riconosce con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente i mercati di nuova istituzione nonche' le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti. 2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati: a) posteggi isolati: mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a cinque; b) mercati minori: mercati costituiti da un numero di posteggi da sei a venti; c) mercati maggiori: mercati costituiti da un numero di posteggi superiore a venti; d) mercantini dell'antiquariato e del collezionismo: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di piu' ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione; e) mercati straordinari: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati; f) mercati a merceologia esclusiva: mercati in cui le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che possono anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa. 3. I mercati, previa convenzione con il comune, possono essere svolti anche su aree private purche' previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori. 4. Per i mercati di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, che si svolgono con frequenza quotidiana, per almeno cinque giorni alla settimana e' necessario il rilascio o la conversione di un'unica autorizzazione di cui all'Art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo.