Art. 7.
    Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione
    1.  La  Regione, su istanza del comune interessato, riconosce con
provvedimento  del  dirigente  della struttura regionale competente i
mercati di nuova istituzione nonche' le modifiche o le variazioni dei
mercati esistenti.
    2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati:
      a) posteggi   isolati:  mercati  costituiti  da  un  gruppo  di
posteggi fino a cinque;
      b) mercati  minori: mercati costituiti da un numero di posteggi
da sei a venti;
      c) mercati maggiori:   mercati   costituiti  da  un  numero  di
posteggi superiore a venti;
      d) mercantini  dell'antiquariato  e  del collezionismo: mercati
che  si  svolgono  anche  nei  giorni  domenicali o festivi sul suolo
pubblico  e  sul  suolo  privato  in  convenzione  con il comune, con
cadenza  mensile  o  con intervalli di piu' ampia durata, aventi come
specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare
l'antiquariato,  le  cose  vecchie,  le  cose  usate,  l'oggettistica
antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
      e) mercati    straordinari:    mercati   autorizzati   in   via
straordinaria  nello  stesso  periodo in cui sono previste le deroghe
alla  chiusura  degli  esercizi per il commercio al dettaglio in sede
fissa.  A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi
mercati  settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi
di tali mercati;
      f) mercati   a   merceologia   esclusiva:  mercati  in  cui  le
merceologie  ammesse  sono individuate in modo specifico dal comune e
che possono anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste
le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa.
    3.  I  mercati,  previa convenzione con il comune, possono essere
svolti  anche  su  aree  private  purche'  previste  negli  strumenti
urbanistici  ed  inserite  nella  programmazione  comunale  e possono
essere gestiti anche da consorzi di operatori.
    4.  Per  i  mercati di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2,
che  si  svolgono  con frequenza quotidiana, per almeno cinque giorni
alla settimana e' necessario il rilascio o la conversione di un'unica
autorizzazione  di  cui  all'Art. 28, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo.