Art. 8.
                    Mercati domenicali e festivi
    1.   E'   vietata  l'istituzione  di  nuovi  mercati  nei  giorni
domenicali  e festivi fatti salvi quelli gia' istituiti alla data del
24 aprile 1998.
    2.  Durante  lo  svolgimento  dei  mercati  di  cui al comma 1 e'
consentito  ai  commercianti  al  dettaglio  in  sede fissa di tenere
aperti i propri esercizi.
    3.   I   comuni   entro   il  30 settembre  dell'anno  precedente
predispongono  un  calendario annuale dei mercati, da definirsi con i
tempi  e  le modalita' previste per il commercio al dettaglio in sede
fissa,  prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate
festive  sia  le  eventuali deroghe, che possono anche non coincidere
con  le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il
commercio al dettaglio in sede fissa.
    4.  I  mercati  settimanali  che  cadono  in una giornata festiva
devono  essere  anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga,
nella  medesima  giornata,  come  previsto  nel  calendario di cui al
comma 3.
    5.  Si  applicano  al commercio su aree pubbliche le deroghe alla
chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e
regionali  in  materia  di  orari  commerciali  per  le  localita'  a
prevalente economia turistica e per le citta' d'arte.
    6.  In caso di effettuazione di mercatini dell'antiquariato e del
collezionismo di cui all'Art. 7, comma 2, lettera d), le deroghe alla
chiusura degli esercizi del commercio al dettaglio in sede fissa sono
limitate  a  non piu' di otto giornate all'anno, gia' individuate nel
calendario di cui al comma 3.