Art. 8. Mercati domenicali e festivi 1. E' vietata l'istituzione di nuovi mercati nei giorni domenicali e festivi fatti salvi quelli gia' istituiti alla data del 24 aprile 1998. 2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui al comma 1 e' consentito ai commercianti al dettaglio in sede fissa di tenere aperti i propri esercizi. 3. I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalita' previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa. 4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3. 5. Si applicano al commercio su aree pubbliche le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari commerciali per le localita' a prevalente economia turistica e per le citta' d'arte. 6. In caso di effettuazione di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo di cui all'Art. 7, comma 2, lettera d), le deroghe alla chiusura degli esercizi del commercio al dettaglio in sede fissa sono limitate a non piu' di otto giornate all'anno, gia' individuate nel calendario di cui al comma 3.