Art. 9. Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo 1. Ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, come definiti dall'Art. 7, comma 2, lettera d), partecipano gli operatori che esercitano l'attivita' commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull'attivita' commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 3. 2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che non esercitano l'attivita' commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale. 3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all'anno. 4. Agli operatori di cui al comma 2 non e' richiesta l'autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo; gli stessi devono osservare le seguenti disposizioni: a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalita' e la fotografia dell'operatore nonche' sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino e' personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; e' rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non piu' di una volta nell'anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in comuni al di fuori del Veneto e' competente il comune di Venezia; b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartellino; c) vendere beni di valore non superiore ciascuno a lire cinquecentomila; tale importo puo' essere aggiornato ogni due anni dalla giunta regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita. 5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a: a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni; b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 lettera a); c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti. 6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce. I comuni introitano i proventi di tali sanzioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. 7. L'istituzione dei mercatini di cui al presente articolo e' deliberata dal comune, che ne approva il regolamento, nel rispetto della programmazione di cui all'Art. 2 ed e' riconosciuta dalla Regione con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. 8. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento, la partecipazione, la gestione, le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i mercatini di cui al presente articolo. 9. Il comune puo' affidare la gestione dei mercatini a soggetti privati o ad associazioni di categoria, con le modalita' previste nel provvedimento di cui al comma 8. 10. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichita' o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, nell'ambito dei mercatini e' necessaria l'autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo.