Art. 9.
           Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo
    1.  Ai  mercatini  dell'antiquariato  e  del  collezionismo, come
definiti  dall'Art. 7, comma 2, lettera d), partecipano gli operatori
che  esercitano  l'attivita'  commerciale  in modo professionale e ad
essi  si  applicano tutte le norme vigenti sull'attivita' commerciale
effettuata   sul   suolo   pubblico,   ivi   compreso   il   rilascio
dell'autorizzazione di cui all'Art. 3.
    2.  Ai  mercatini  di  cui  al  comma 1 possono partecipare anche
operatori   che   non  esercitano  l'attivita'  commerciale  in  modo
professionale  e  che  vendono  beni ai consumatori in modo del tutto
sporadico e occasionale.
    3.  Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano
ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all'anno.
    4.   Agli   operatori   di   cui  al  comma 2  non  e'  richiesta
l'autorizzazione  commerciale  prevista  dal decreto legislativo; gli
stessi devono osservare le seguenti disposizioni:
      a) munirsi  di  un  tesserino  di  riconoscimento contenente le
generalita' e la fotografia dell'operatore nonche' sei appositi spazi
per  la  vidimazione.  Il tesserino e' personale, non cedibile e deve
essere  esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; e'
rilasciato,  previa  autocertificazione  della  propria condizione di
operatore  non  professionale,  per  non  piu' di una volta nell'anno
solare  dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per
i  residenti in comuni al di fuori del Veneto e' competente il comune
di Venezia;
      b) esporre  in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita
al  pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando
siano  esposti  insieme  prodotti  identici  dello  stesso  valore e'
sufficiente l'uso di un unico cartellino;
      c) vendere  beni  di  valore  non  superiore  ciascuno  a  lire
cinquecentomila;  tale  importo  puo' essere aggiornato ogni due anni
dalla  giunta  regionale  sulla base delle variazioni ISTAT del costo
della vita.
    5.  I  comuni  in  cui si svolgono i mercatini di cui al presente
articolo sono tenuti a:
      a) tenere  un  elenco delle presenze distinto fra i soggetti di
cui ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;
      b) vidimare,    negli   appositi   spazi,   il   tesserino   di
riconoscimento di cui al comma 4 lettera a);
      c) distinguere  lo  spazio  espositivo destinato agli operatori
non professionali da quello destinato ai commercianti.
    6.  Per  le  violazioni  alle disposizioni del presente articolo,
effettuate  dagli  operatori non professionali, i comuni applicano la
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquecentomila  a  lire  due  milioni  e  comunque la confisca delle
attrezzature  e  della  merce. I comuni introitano i proventi di tali
sanzioni  ai  sensi  della  legge  regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni.
    7.  L'istituzione  dei  mercatini  di cui al presente articolo e'
deliberata  dal  comune,  che ne approva il regolamento, nel rispetto
della  programmazione  di  cui  all'Art.  2  ed e' riconosciuta dalla
Regione  con  provvedimento  del  dirigente della struttura regionale
competente.
    8.  La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore   della   presente  legge,  disciplina  il  funzionamento,  la
partecipazione,   la   gestione,   le  procedure  di  rilascio  delle
autorizzazioni per i mercatini di cui al presente articolo.
    9.  Il  comune puo' affidare la gestione dei mercatini a soggetti
privati o ad associazioni di categoria, con le modalita' previste nel
provvedimento di cui al comma 8.
    10.  Per  la  vendita  di  opere  di pittura, scultura, grafica e
oggetti  di  antichita'  o di interesse storico o archeologico di cui
alla  legge  20 novembre  1971, n. 1062, nell'ambito dei mercatini e'
necessaria   l'autorizzazione   commerciale   prevista   dal  decreto
legislativo.