Art. 10.
              Rapporto di lavoro del direttore generale
    1.  Il  rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con
apposito  contratto  di  lavoro  di diritto privato a termine, le cui
clausole  sono  fissate  dalla  giunta  provinciale, tenuto conto dei
livelli remunerativi del settore. Circa i casi di incompatibilita' ed
ineleggibilita'  del direttore generale, si applicano le disposizioni
di  cui all'art. 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502, e successive modifiche. I dipendenti pubblici nominati
sono   collocati  in  aspettativa  secondo  le  vigenti  disposizioni
statali, ferma restando la possibilita' di optare per il mantenimento
del  trattamento  economico  in godimento. La durata del rapporto non
puo' essere inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ma in caso
di  valutazione  assolutamente positiva e continua del raggiungimento
degli obiettivi il contratto puo' essere rinnovato.
    2.  La  giunta  provinciale  determina  i  principi generali, gli
obiettivi  e  i  criteri  di valutazione dell'attivita' dei direttori
generali.
    3.  La  giunta  provinciale,  nei  casi  di  grave disavanzo o di
violazione   di  leggi  o  del  principio  di  buon  andamento  e  di
imparzialita'   dell'amministrazione,   accertati   dagli  organi  di
controllo, sentito l'interessato, dichiara la decadenza del direttore
generale dall'incarico e risolve il contratto di lavoro.
    4.  La  nomina  a  direttore  generale determina per i lavoratori
dipendenti  il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto
al  mantenimento  del posto. L'aspettativa e' concessa entro sessanta
giorni  dalla  richiesta.  Il periodo di aspettativa e' utile ai fini
del  trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di
appartenenza  provvedono  ad  effettuare il versamento dei contributi
previdenziali  ed  assistenziali comprensivi delle quote a carico del
dipendente,  calcolati  sul  trattamento  economico  corrisposto  per
l'incarico  conferito  nei  limiti  dei  massimali di cui all'art. 3,
comma  7,  del  decreto  legislativo  24 aprile  1997,  n.  181,  e a
richiedere  il  rimborso  di  tutto  l'onere da esse complessivamente
sostenuto  all'azienda  sanitaria  interessata,  la  quale procede al
recupero della quota a carico dell'interessato.