Art. 10. Rapporto di lavoro del direttore generale 1. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con apposito contratto di lavoro di diritto privato a termine, le cui clausole sono fissate dalla giunta provinciale, tenuto conto dei livelli remunerativi del settore. Circa i casi di incompatibilita' ed ineleggibilita' del direttore generale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. I dipendenti pubblici nominati sono collocati in aspettativa secondo le vigenti disposizioni statali, ferma restando la possibilita' di optare per il mantenimento del trattamento economico in godimento. La durata del rapporto non puo' essere inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ma in caso di valutazione assolutamente positiva e continua del raggiungimento degli obiettivi il contratto puo' essere rinnovato. 2. La giunta provinciale determina i principi generali, gli obiettivi e i criteri di valutazione dell'attivita' dei direttori generali. 3. La giunta provinciale, nei casi di grave disavanzo o di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, accertati dagli organi di controllo, sentito l'interessato, dichiara la decadenza del direttore generale dall'incarico e risolve il contratto di lavoro. 4. La nomina a direttore generale determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'azienda sanitaria interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.