Art. 11.
Nomina,  rapporto di lavoro e competenze del direttore amministrativo
                      e del direttore sanitario
    1.  Il  direttore  amministrativo  e  il direttore sanitario sono
nominati  dal direttore generale, sentita la giunta provinciale. Essi
partecipano,   unitamente   al  direttore  generale,  che  ne  ha  la
responsabilita',  alla  direzione  dell'azienda,  assumono la diretta
responsabilita'  delle  funzioni  attribuite  alla  loro competenza e
concorrono,  con  la  formulazione  di  proposte  e  di  pareri, alla
formazione delle decisioni della direzione generale.
    2.  Il direttore amministrativo deve essere in possesso di laurea
in  discipline  giuridiche  od  economiche, non deve aver compiuto il
sessantacinquesimo  anno  di eta', deve aver svolto per almeno cinque
anni  una  attivita'  di  direzione tecnica o amministrativa in enti,
aziende   o   strutture  pubbliche  o  private  e  deve  produrre  il
certificato  di  frequenza  del  corso  di  formazione  in materia di
sanita'  pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria o di altro
corso di formazione manageriale appositamente programmato.
    3.  Il  direttore  amministrativo dirige i servizi amministrativi
dell'azienda sanitaria.
    4. Qualora il direttore generale di un'azienda sanitaria provenga
da  strutture  a carattere non sanitario, il direttore amministrativo
va  scelto  fra  persone  provenienti da enti o strutture a carattere
sanitario.
    5. Il direttore sanitario e' un medico che non deve aver compiuto
il  sessantacinquesimo  anno  di  eta'  e  che abbia svolto direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private,
di  media  o  grande dimensione e che abbia conseguito l'attestato di
formazione manageriale per l'area di sanita' pubblica.
    6.  Il  direttore  sanitario  dirige  i  servizi sanitari ai fini
organizzativi  ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al
direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
    7.  Il  direttore  amministrativo e il direttore sanitario devono
essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana
e  tedesca  per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
    8.  Il  rapporto  di  lavoro  del  direttore amministrativo e del
direttore  sanitario  e' regolato con apposito contratto di lavoro di
diritto  privato  a termine, di durata non inferiore a tre anni e non
superiore  a  cinque  anni, le cui clausole sono fissate dalla giunta
provinciale,  tenuto conto della complessita' e delle responsabilita'
connesse   con  l'espletamento  dell'incarico,  nonche'  dei  livelli
retributivi del settore sanitario. Qualora si tratti di dipendenti di
pubbliche amministrazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 10,
comma  4.  Circa  i casi di incompatibilita' e di ineleggibilita' del
direttore  amministrativo  e del direttore sanitario, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
    9.  Il  direttore  amministrativo  e  il direttore sanitario sono
dichiarati  decaduti dal proprio incarico nei casi di grave disavanzo
o  di  violazioni  di  legge  o  del principio di buon andamento e di
imparzialita' dell'amministrazione.
    10.  L'incarico  del  direttore  amministrativo  e  del direttore
sanitario  cessa  entro  tre  mesi  dalla  nomina del nuovo direttore
generale e puo' essere rinnovato.
    11.  Il  direttore  generale  nomina con proprio provvedimento il
sostituto del direttore amministrativo e del direttore sanitario, che
fa  le veci del titolare ogni qualvolta questo sia assente o impedito
e  che  esercita  la reggenza della struttura dirigenziale in caso di
vacanza  e  fino  alla  nomina  del  nuovo direttore amministrativo e
sanitario.
    12.   La   funzione   di   vicedirettore   amministrativo   e  di
vicedirettore   sanitario   e'   di   norma   affidata  al  dirigente
amministrativo  ed  al  dirigente  sanitario del presidio ospedaliero
piu' rilevante.
    13. La giunta provinciale determina l'indennita' spettante per lo
svolgimento  delle  funzioni  di  vicedirettore  amministrativo  e di
vicedirettore sanitario.