Art. 11. Nomina, rapporto di lavoro e competenze del direttore amministrativo e del direttore sanitario 1. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale, sentita la giunta provinciale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale. 2. Il direttore amministrativo deve essere in possesso di laurea in discipline giuridiche od economiche, non deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', deve aver svolto per almeno cinque anni una attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture pubbliche o private e deve produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato. 3. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'azienda sanitaria. 4. Qualora il direttore generale di un'azienda sanitaria provenga da strutture a carattere non sanitario, il direttore amministrativo va scelto fra persone provenienti da enti o strutture a carattere sanitario. 5. Il direttore sanitario e' un medico che non deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbia conseguito l'attestato di formazione manageriale per l'area di sanita' pubblica. 6. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. 7. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. 8. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' regolato con apposito contratto di lavoro di diritto privato a termine, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, le cui clausole sono fissate dalla giunta provinciale, tenuto conto della complessita' e delle responsabilita' connesse con l'espletamento dell'incarico, nonche' dei livelli retributivi del settore sanitario. Qualora si tratti di dipendenti di pubbliche amministrazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4. Circa i casi di incompatibilita' e di ineleggibilita' del direttore amministrativo e del direttore sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. 9. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono dichiarati decaduti dal proprio incarico nei casi di grave disavanzo o di violazioni di legge o del principio di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione. 10. L'incarico del direttore amministrativo e del direttore sanitario cessa entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale e puo' essere rinnovato. 11. Il direttore generale nomina con proprio provvedimento il sostituto del direttore amministrativo e del direttore sanitario, che fa le veci del titolare ogni qualvolta questo sia assente o impedito e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla nomina del nuovo direttore amministrativo e sanitario. 12. La funzione di vicedirettore amministrativo e di vicedirettore sanitario e' di norma affidata al dirigente amministrativo ed al dirigente sanitario del presidio ospedaliero piu' rilevante. 13. La giunta provinciale determina l'indennita' spettante per lo svolgimento delle funzioni di vicedirettore amministrativo e di vicedirettore sanitario.