Art. 14.
           Organizzazione interna delle aziende sanitarie
    1. L'organizzazione interna dell'azienda sanitaria deve garantire
il  massimo  dell'efficienza  e  dell'efficacia  del  servizio  e del
rendimento  economico  della  gestione  in  relazione alla dimensione
dell'azienda  sanitaria, nonche' il rispetto dei diritti dell'utente.
Ogni  azienda  sanitaria  istituisce  un  ufficio  relazioni  con  il
pubblico  ed  una  commissione mista conciliativa per le questioni di
responsabilita'  medica, alla cui organizzazione si provvede con atto
del direttore generale.
    2.  Le aziende sanitarie sono strutturate nel settore sanitario e
nel settore amministrativo.
    3.  Il  settore  sanitario e' articolato nell'area territoriale e
nell'area ospedaliera.
    4. Allo scopo di migliorare la qualita' ed efficienza dei servizi
sanitari   le  aziende  sanitarie  istituiscono  i  dipartimenti  che
costituiscono  il  modello  ordinario  di  gestione  operativa  delle
aziende  sanitarie  e  la cui struttura organizzativa e' disciplinata
nel  piano  sanitario  provinciale.  In  ogni azienda sanitaria viene
istituito  un  dipartimento  distrettuale.  Nell'azienda sanitaria di
Bolzano   viene   istituito   un   dipartimento   interaziendale   di
prevenzione.
    5.  A ciascuna area e' preposto un direttore medico. Il direttore
medico  dell'area  territoriale deve essere in possesso dei requisiti
per   accedere   alla   funzione   di  direttore  per  la  disciplina
"Organizzazione  dei  servizi  sanitari di base". Il direttore medico
dell'area  ospedaliera  deve  essere  in  possesso  dei requisiti per
l'accesso  alla  funzione  di  direttore per la disciplina "Direzione
medica  di  presidio ospedaliero". Nelle aziende sanitarie di Merano,
Bressanone  e Brunico il direttore dell'area territoriale puo' essere
scelto  anche  tra  i  direttori  medici di un'unita' operativa della
corrispondente   area,   tenendo   conto  degli  specifici  requisiti
professionali e dell'esperienza gestionale. Nell'azienda sanitaria di
Bolzano  le  funzioni  di direttore dell'area ospedaliera sono svolte
dal  direttore  medico  dell'ospedale  centrale  di  Bolzano  e nelle
aziende  sanitarie  di  Merano,  Bressanone  e  Brunico dal direttore
medico del rispettivo ospedale aziendale. In mancanza da candidati in
possesso dei requisiti per accedere alla funzione di direttore per la
disciplina  "Direzione medica di presidio ospedaliero", per la durata
di  tre  anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'incarico
di direttore medico del presidio ospedaliero puo' essere conferito ad
un direttore medico di una unita' operativa dello stesso presidio, il
quale   puo'   conservare  la  responsabilita'  della  medesima.  Nei
confronti  dei  direttori  medici  dell'area territoriale e dell'area
ospedaliera  il  direttore  sanitario  svolge attivita' di indirizzo,
coordinamento,  supporto  e verifica, promuovendo la collaborazione e
l'integrazione delle due aree.
    6.  Il  servizio  psichiatrico di diagnosi e cura e' struttura in
ambito  ospedaliero  del  dipartimento strutturale di salute mentale.
Tale  unita'  operativa  e'  collegata in forma dipartimentale con le
strutture psichiatriche territoriali.
    7.  Il  settore  amministrativo  viene  disciplinato  dalla legge
provinciale 4 gennaio 2000, n. 1.
    8.   Il   Piano   sanitario   provinciale   individua  i  servizi
specialistici aziendali e interaziendali.
    9.  Ferme  restando  le  competenze  della  provincia autonoma di
Bolzano  in  materia  di  indirizzo  e coordinamento, la gestione dei
servizi   interaziendali   e   l'eventuale  coordinamento  a  livello
interaziendale  dei  servizi  aziendali, in quanto non esplicitamente
affidati  ad  altre  strutture  operative,  sono  attribuiti  ad  una
commissione composta dai direttori generali delle aziende sanitarie e
presieduta  dal direttore generale dell'azienda sanitaria di Bolzano.
La  commissione  e'  coadiuvata  dal  direttore  amministrativo e dal
direttore   sanitario  della  medesima  azienda  per  le  materie  di
rispettiva  competenza.  Nella votazione, in caso di parita', prevale
il  voto del presidente, in caso di sua assenza, quello del direttore
generale piu anziano.