Art. 14. Organizzazione interna delle aziende sanitarie 1. L'organizzazione interna dell'azienda sanitaria deve garantire il massimo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio e del rendimento economico della gestione in relazione alla dimensione dell'azienda sanitaria, nonche' il rispetto dei diritti dell'utente. Ogni azienda sanitaria istituisce un ufficio relazioni con il pubblico ed una commissione mista conciliativa per le questioni di responsabilita' medica, alla cui organizzazione si provvede con atto del direttore generale. 2. Le aziende sanitarie sono strutturate nel settore sanitario e nel settore amministrativo. 3. Il settore sanitario e' articolato nell'area territoriale e nell'area ospedaliera. 4. Allo scopo di migliorare la qualita' ed efficienza dei servizi sanitari le aziende sanitarie istituiscono i dipartimenti che costituiscono il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie e la cui struttura organizzativa e' disciplinata nel piano sanitario provinciale. In ogni azienda sanitaria viene istituito un dipartimento distrettuale. Nell'azienda sanitaria di Bolzano viene istituito un dipartimento interaziendale di prevenzione. 5. A ciascuna area e' preposto un direttore medico. Il direttore medico dell'area territoriale deve essere in possesso dei requisiti per accedere alla funzione di direttore per la disciplina "Organizzazione dei servizi sanitari di base". Il direttore medico dell'area ospedaliera deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla funzione di direttore per la disciplina "Direzione medica di presidio ospedaliero". Nelle aziende sanitarie di Merano, Bressanone e Brunico il direttore dell'area territoriale puo' essere scelto anche tra i direttori medici di un'unita' operativa della corrispondente area, tenendo conto degli specifici requisiti professionali e dell'esperienza gestionale. Nell'azienda sanitaria di Bolzano le funzioni di direttore dell'area ospedaliera sono svolte dal direttore medico dell'ospedale centrale di Bolzano e nelle aziende sanitarie di Merano, Bressanone e Brunico dal direttore medico del rispettivo ospedale aziendale. In mancanza da candidati in possesso dei requisiti per accedere alla funzione di direttore per la disciplina "Direzione medica di presidio ospedaliero", per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'incarico di direttore medico del presidio ospedaliero puo' essere conferito ad un direttore medico di una unita' operativa dello stesso presidio, il quale puo' conservare la responsabilita' della medesima. Nei confronti dei direttori medici dell'area territoriale e dell'area ospedaliera il direttore sanitario svolge attivita' di indirizzo, coordinamento, supporto e verifica, promuovendo la collaborazione e l'integrazione delle due aree. 6. Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura e' struttura in ambito ospedaliero del dipartimento strutturale di salute mentale. Tale unita' operativa e' collegata in forma dipartimentale con le strutture psichiatriche territoriali. 7. Il settore amministrativo viene disciplinato dalla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1. 8. Il Piano sanitario provinciale individua i servizi specialistici aziendali e interaziendali. 9. Ferme restando le competenze della provincia autonoma di Bolzano in materia di indirizzo e coordinamento, la gestione dei servizi interaziendali e l'eventuale coordinamento a livello interaziendale dei servizi aziendali, in quanto non esplicitamente affidati ad altre strutture operative, sono attribuiti ad una commissione composta dai direttori generali delle aziende sanitarie e presieduta dal direttore generale dell'azienda sanitaria di Bolzano. La commissione e' coadiuvata dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario della medesima azienda per le materie di rispettiva competenza. Nella votazione, in caso di parita', prevale il voto del presidente, in caso di sua assenza, quello del direttore generale piu anziano.