Art. 15. Rilevamento della produttivita' e dell'efficienza dell'amministrazione 1. L'art. 16 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, "Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle aziende speciali unita' sanitarie locali", e' cosi' sostituito: "Art. 16 (Rilevamento della produttivita' e dell'efficienza dell'amministrazione). - 1. La direzione generale verifica la funzionalita', l'efficienza e la produttivita' dell'azienda sanitaria. 2. La direzione generale rileva in base alla metodologia fornita dalla provincia, eventualmente tramite esperti esterni, il carico di lavoro ed il fabbisogno di personale all'interno di ciascuna unita' organizzativa, che e' tenuta a fornire le necessarie informazioni ed a collaborare. Sulla base delle relative analisi, il direttore generale dispone l'assegnazione o il trasferimento di personale. 3. Presso il direttore generale e' istituito un nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la legittimita', l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa dell'azienda sanitaria. 4. Il nucleo opera in posizione di autonomia funzionale. Esso, di propria iniziativa a su richiesta del direttore generale o dell'assessore provinciale alla sanita', effettua e dispone ispezioni e accertamenti diretti, ha accesso ai documenti e puo' richiedere, anche oralmente, informazioni alle unita' organizzative; esso riferisce al direttore generale e all'assessore provinciale alla sanita' sui risultati della propria attivita' segnalando le irregolarita' eventualmente riscontrate. Il nucleo si' puo' avvalere, su autorizzazione del direttore generale. di esperti anche estranei all'amministrazione. 5. Il nucleo di valutazione e' composto da tre membri, di cui un dirigente del ruolo sanitario, un dirigente appartenente o al ruolo professionale o tecnico o amministrativo, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore d'ufficio con almeno atto anni di anzianita' nell'incarico, ed un esperto esterno. Essi vengono nominati dal direttore generale e permangono in carica per un triennio, salvo rinnovo. Ad uno dei membri viene conferita la funzione di coordinatore".