Art. 15.
Rilevamento      della      produttivita'      e      dell'efficienza
                        dell'amministrazione
    1.  L'art.  16  della  legge  provinciale  4 gennaio  2000, n. 1,
"Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e
professionale  delle  aziende  speciali  unita' sanitarie locali", e'
cosi' sostituito:
    "Art.  16  (Rilevamento  della  produttivita'  e  dell'efficienza
dell'amministrazione). - 1.   La   direzione   generale  verifica  la
funzionalita',   l'efficienza   e   la   produttivita'   dell'azienda
sanitaria.
    2.  La direzione generale rileva in base alla metodologia fornita
dalla  provincia, eventualmente tramite esperti esterni, il carico di
lavoro  ed  il fabbisogno di personale all'interno di ciascuna unita'
organizzativa,  che e' tenuta a fornire le necessarie informazioni ed
a  collaborare.  Sulla  base  delle  relative  analisi,  il direttore
generale dispone l'assegnazione o il trasferimento di personale.
    3.  Presso  il  direttore  generale  e'  istituito  un  nucleo di
valutazione,  con  il  compito  di  verificare,  mediante valutazione
comparativa   dei   costi,   dei   rendimenti  e  dei  risultati,  la
realizzazione  degli  obiettivi,  la  corretta  ed economica gestione
delle  risorse  pubbliche, la legittimita', l'imparzialita' e il buon
andamento dell'azione amministrativa dell'azienda sanitaria.
    4. Il nucleo opera in posizione di autonomia funzionale. Esso, di
propria   iniziativa   a   su  richiesta  del  direttore  generale  o
dell'assessore provinciale alla sanita', effettua e dispone ispezioni
e  accertamenti  diretti,  ha accesso ai documenti e puo' richiedere,
anche   oralmente,   informazioni  alle  unita'  organizzative;  esso
riferisce  al  direttore  generale  e  all'assessore provinciale alla
sanita'   sui   risultati   della  propria  attivita'  segnalando  le
irregolarita' eventualmente riscontrate. Il nucleo si' puo' avvalere,
su  autorizzazione  del direttore generale. di esperti anche estranei
all'amministrazione.
    5.  Il nucleo di valutazione e' composto da tre membri, di cui un
dirigente  del  ruolo sanitario, un dirigente appartenente o al ruolo
professionale  o  tecnico  o  amministrativo,  aventi  qualifica  non
inferiore  a  quella  di  direttore d'ufficio con almeno atto anni di
anzianita'   nell'incarico,  ed  un  esperto  esterno.  Essi  vengono
nominati  dal  direttore  generale  e  permangono  in  carica  per un
triennio,  salvo  rinnovo.  Ad  uno  dei  membri  viene  conferita la
funzione di coordinatore".