Art. 16.
                          C o n t r o l l i
    1.   Le  aziende  sanitarie,  in  sintonia  ed  eventualmente  ad
integrazione  delle  direttive  stabilite  dalla  giunta provinciale,
attivano  un  sistema  di  monitoraggio  e  controllo  sulla qualita'
dell'assistenza  e  sulla  appropriatezza delle prestazioni rese, che
tenga anche conto:
      a)   della   validita'   della   documentazione  amministrativa
attestante   l'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  e  la  sua
rispondenza alle attivita' effettivamente svolte;
      b) della  necessita' clinica e appropriatezza delle prestazioni
e  dei  ricoveri  effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di
pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture;
      c) della  appropriatezza  delle  forme  e  delle  modalita'  di
erogazione dell'assistenza;
      d) dei  risultati finali dell'assistenza. incluso il gradimento
degli utilizzatori dei servizi.
    2.  Il  rispetto dei programmi di attivita' previsti per ciascuna
struttura  rappresenta  elemento  di  verifica  per la conferma degli
incarichi  al  direttore  generale  nonche'  per la corresponsione di
eventuali   incentivi  di  risultato  che  fossero  previsti  per  il
personale   con   funzioni   dirigenziali  dipendente  dalle  aziende
interessate.