Art. 16. C o n t r o l l i 1. Le aziende sanitarie, in sintonia ed eventualmente ad integrazione delle direttive stabilite dalla giunta provinciale, attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualita' dell'assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese, che tenga anche conto: a) della validita' della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attivita' effettivamente svolte; b) della necessita' clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture; c) della appropriatezza delle forme e delle modalita' di erogazione dell'assistenza; d) dei risultati finali dell'assistenza. incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi. 2. Il rispetto dei programmi di attivita' previsti per ciascuna struttura rappresenta elemento di verifica per la conferma degli incarichi al direttore generale nonche' per la corresponsione di eventuali incentivi di risultato che fossero previsti per il personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende interessate.