Art. 18. Denominazione dei presidi ospedalieri 1. I presidi ospedalieri di cui all'art. 17 assumano la seguente denominazione: a) ospedale centrale di Bolzano; b) ospedale aziendale di Merano, ospedale aziendale di Bressanone e ospedale aziendale di Brunico; c) ospedale di base di Silandro, ospedale di base di Vipiteno e ospedale di base di San Candido.