Art. 18.
                Denominazione dei presidi ospedalieri
    1.  I presidi ospedalieri di cui all'art. 17 assumano la seguente
denominazione:
      a) ospedale centrale di Bolzano;
      b) ospedale   aziendale   di   Merano,  ospedale  aziendale  di
Bressanone e ospedale aziendale di Brunico;
      c) ospedale di base di Silandro, ospedale di base di Vipiteno e
ospedale di base di San Candido.