Art. 2 Competenze della giunta provinciale 1. Competono alla giunta provinciale: a) l'approvazione del piano sanitario provinciale; b) il potere sostitutivo degli organi delle aziende sanitarie; c) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio e la vigilanza sulle istituzioni e servizi sanitari privati; d) la costituzione e la nomina di organi collegiali in materia di prestazioni sanitarie e di igiene e sanita', eccetto quelii di competenza esclusiva delle aziende sanitarie; e) la decisione dei ricorsi amministrativi in materia di sanita', che riguardano le prestazioni sanitarie, i contributi e gli atti amministrativi in materia di igiene e sanita' pubblica; f) la fissazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie erogate in forma diretta nonche' di quelle erogate m forma indiretta; g) l'adozione dei provvedimenti necessari per l'accreditamento e per la stipulazione degli accordi contrattuali con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie; h) rassegnazione in ordine alle esigenze delle risorse finanziarie ed immobiliari destinate al servizio sanitario provinciale e alle aziende sanitarie; i) l'approvazione dei lavori di costruzione, ampliamento e ricostruzione dei beni immobili destinati al servizio sanitario provinciale con vincolo di destinazione, la messa a disposizione dei medesimi alle aziende sanitarie e ad altri soggetti pubblici e privati nonche' l'approvazione del programma sulle grandi apparecchiature elettromedicali; j) il controllo e l'analisi economico-finanziaria dell'impiego delle risorse destinate al servizio sanitario provinciale, in conformita' agli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale; k) la formazione, l'addestramento, la qualificazione del personale addetto al servizio sanitario provinciale, l'organizzazione dell'aggiornamento interaziendale nonche' i rapporti con centri e strutture pubbliche e private adibite a tale scopo; l) dell'intesa di cui all'art. 15, comma 6, della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, per l'indizione della selezione dei dirigenti medici di secondo livello dirigenziale delle aziende sanitarie, da parte del direttore generale, limitatamente alla ripartizione proporzionale dei posti tra i gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; m) la definizione delle modalita' per la vigilanza e il controllo delle aziende sanitarie nonche' per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prevedendo in questo caso le modalita' della partecipazione degli enti locali.