Art. 2
                 Competenze della giunta provinciale
    1. Competono alla giunta provinciale:
      a) l'approvazione del piano sanitario provinciale;
      b) il potere sostitutivo degli organi delle aziende sanitarie;
      c) il   rilascio   delle   autorizzazioni  all'esercizio  e  la
vigilanza sulle istituzioni e servizi sanitari privati;
      d)  la costituzione e la nomina di organi collegiali in materia
di  prestazioni  sanitarie  e  di igiene e sanita', eccetto quelii di
competenza esclusiva delle aziende sanitarie;
      e) la  decisione  dei  ricorsi  amministrativi  in  materia  di
sanita',  che riguardano le prestazioni sanitarie, i contributi e gli
atti amministrativi in materia di igiene e sanita' pubblica;
      f)  la  fissazione  delle  tariffe  delle prestazioni sanitarie
erogate in forma diretta nonche' di quelle erogate m forma indiretta;
      g) l'adozione  dei provvedimenti necessari per l'accreditamento
e  per  la  stipulazione  degli  accordi  contrattuali con i soggetti
erogatori di prestazioni sanitarie;
      h) rassegnazione   in   ordine   alle  esigenze  delle  risorse
finanziarie   ed   immobiliari   destinate   al   servizio  sanitario
provinciale e alle aziende sanitarie;
      i) l'approvazione  dei  lavori  di  costruzione,  ampliamento e
ricostruzione  dei  beni  immobili  destinati  al  servizio sanitario
provinciale  con vincolo di destinazione, la messa a disposizione dei
medesimi  alle  aziende  sanitarie  e  ad  altri  soggetti pubblici e
privati   nonche'   l'approvazione   del   programma   sulle   grandi
apparecchiature elettromedicali;
      j)  il controllo e l'analisi economico-finanziaria dell'impiego
delle   risorse  destinate  al  servizio  sanitario  provinciale,  in
conformita'    agli    obiettivi   della   programmazione   sanitaria
provinciale;
      k)   la  formazione,  l'addestramento,  la  qualificazione  del
personale addetto al servizio sanitario provinciale, l'organizzazione
dell'aggiornamento  interaziendale  nonche'  i  rapporti con centri e
strutture pubbliche e private adibite a tale scopo;
      l)  dell'intesa  di  cui  all'art.  15,  comma  6,  della legge
provinciale  9 giugno 1998, n. 5, per l'indizione della selezione dei
dirigenti  medici  di  secondo  livello  dirigenziale  delle  aziende
sanitarie,  da  parte  del  direttore  generale,  limitatamente  alla
ripartizione  proporzionale dei posti tra i gruppi linguistici, quale
risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;
      m)  la  definizione  delle  modalita'  per  la  vigilanza  e il
controllo  delle  aziende  sanitarie  nonche'  per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi prevedendo in questo caso le modalita'
della partecipazione degli enti locali.