Art. 20.
      Conferenza dei presidenti delle comunita' comprensoriali
    1.  Nell'ambito  territoriale  di  ciascuna  azienda sanitaria e'
istituita    la    conferenza    dei   presidenti   delle   comunita'
comprensoriali,  composta  dai presidenti delle comunita' stesse o da
loro   delegati.   Alla  costituzione  e  alla  determinazione  delle
modalita'   di  funzionamento  provvede  la  giunta  provinciale.  La
conferenza,  al  fine  di corrispondere alle esigenze sanitarie della
popolazione,   verifica   l'andamento   generale   dell'attivita'   e
contribuisce alla definizione dei piani programmatici, in riferimento
anche  ai  servizi  sociali,  trasmettendo  le  proprie valutazioni e
proposte  al  direttore  generale. A tale scopo il direttore generale
trasmette  alla conferenza il piano generale triennale di azienda, il
programma  operativo  annuale  e  la relazione annuale sullo stato di
attuazione      della     programmazione     e     sulla     gestione
economico-finanziaria dell'azienda.
    2.  Qualora  nell'ambito  territoriale  di  un'azienda  sanitaria
esista un'unica comunita' comprensoriale, le funzioni di cui al comma
1 sono esercitate dal presidente della stessa.