Art. 20. Conferenza dei presidenti delle comunita' comprensoriali 1. Nell'ambito territoriale di ciascuna azienda sanitaria e' istituita la conferenza dei presidenti delle comunita' comprensoriali, composta dai presidenti delle comunita' stesse o da loro delegati. Alla costituzione e alla determinazione delle modalita' di funzionamento provvede la giunta provinciale. La conferenza, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce alla definizione dei piani programmatici, in riferimento anche ai servizi sociali, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale. A tale scopo il direttore generale trasmette alla conferenza il piano generale triennale di azienda, il programma operativo annuale e la relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda. 2. Qualora nell'ambito territoriale di un'azienda sanitaria esista un'unica comunita' comprensoriale, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal presidente della stessa.