Art. 21. Dipartimento interaziendale di prevenzione 1. Presso l'azienda sanitaria di Bolzano e' istituito il dipartimento interaziendale di prevenzione. Esso promuove e coordina, a livello interaziendale. le attivita' di medicina preventiva di cui alle leggi provinciali 13 gennaio 1992, n. 1, 12 gennaio 1983, n. 3 e 20 gennaio 1984, n. 2, attribuite rispettivamente ai servizi di igiene e sanita' pubblica, al servizio interaziendale di medicina dello sport dell'azienda sanitaria di Bolzano, ai servizi di medicina dello sport delle altre aziende sanitarie, al servizio veterinario interaziendale, al servizio interaziendale di medicina del lavoro e al servizio pneumologico interaziendale dell'azienda sanitaria di Bolzano. Il dipartimento si avvale per le proprie indagini del laboratorio di biochimica clinica, del laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia, dei laboratori della sezione diagnostica dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie nonche' dei laboratori di immunoematologia, di medicina nucleare e di ematologia, per quanto di competenza. Le indagini preventive di primo livello sono eseguite nei laboratori delle aziende sanitarie territorialmente competenti. 2. Nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei singoli servizi che lo compongono, il dipartimento interaziendale di prevenzione: a) elabora indirizzi e protocolli operativi per le attivita' di vigilanza; b) mantiene rapporti di collaborazione con l'osservatorio epidemiologico provinciale, in modo tale che l'attivita' di prevenzione tenga conto delle risultanze epidemiologiche, e segnala all'osservatorio epidemiologico gli ambiti in cui accentrare l'operato sulla base delle risultanze della propria attivita' di vigilanza; c) fornisce pareri e consulenze alla ripartizione provinciale sanita', alla ripartizione provinciale servizio sociale ed all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro su questioni attinenti alla prevenzione nei settori di competenza. 3. Al funzionamento del dipartimento interaziendale di prevenzione sovrintende un comitato tecnico nominato dalla commissione composta dai direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'Art. 14, comma 9, con le modalita' stabilite dal piano sanitario provinciale. Del comitato tecnico fa parte in ogni caso il direttore dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro. 4. La commissione dei direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'art. 14, comma 9, nomina il coordinatore ed il suo sostituto, scegliendoli tra i membri del comitato tecnico e su proposta del medesimo. Il coordinatore dura in carica tre anni e mantiene la responsabilita' del servizio sanitario cui e' preposto. Ogni componente del comitato tecnico e' sostituito, in caso di assenza, da un delegato operante nel medesimo servizio. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso una delle aziende sanitarie, di qualifica non inferiore alla sesta. 6. La necessaria interdisciplinarieta' tecnico-sanitaria e la collaborazione fra il dipartimento interaziendale di prevenzione e l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro sono assicurati mediante l'elaborazione di programmi di interventi comuni e la pianificazione delle prestazioni tecnico-strumentali, secondo le modalita' di attuazione stabilite con regolamento di esecuzione.