Art. 21.
             Dipartimento interaziendale di prevenzione
    1.   Presso  l'azienda  sanitaria  di  Bolzano  e'  istituito  il
dipartimento interaziendale di prevenzione. Esso promuove e coordina,
a  livello interaziendale. le attivita' di medicina preventiva di cui
alle leggi provinciali 13 gennaio 1992, n. 1, 12 gennaio 1983, n. 3 e
20 gennaio  1984,  n.  2,  attribuite  rispettivamente  ai servizi di
igiene  e  sanita'  pubblica,  al servizio interaziendale di medicina
dello sport dell'azienda sanitaria di Bolzano, ai servizi di medicina
dello  sport  delle  altre aziende sanitarie, al servizio veterinario
interaziendale,  al  servizio interaziendale di medicina del lavoro e
al  servizio  pneumologico  interaziendale  dell'azienda sanitaria di
Bolzano.  Il  dipartimento  si  avvale  per  le  proprie indagini del
laboratorio  di biochimica clinica, del laboratorio interaziendale di
microbiologia  e  virologia, dei laboratori della sezione diagnostica
dell'istituto  zooprofilattico sperimentale delle Venezie nonche' dei
laboratori di immunoematologia, di medicina nucleare e di ematologia,
per  quanto  di  competenza.  Le indagini preventive di primo livello
sono eseguite nei laboratori delle aziende sanitarie territorialmente
competenti.
    2.  Nel  rispetto  dell'autonomia  tecnico-funzionale dei singoli
servizi   che   lo  compongono,  il  dipartimento  interaziendale  di
prevenzione:
      a) elabora indirizzi e protocolli operativi per le attivita' di
vigilanza;
      b) mantiene   rapporti  di  collaborazione  con  l'osservatorio
epidemiologico   provinciale,   in   modo  tale  che  l'attivita'  di
prevenzione  tenga  conto delle risultanze epidemiologiche, e segnala
all'osservatorio   epidemiologico   gli   ambiti  in  cui  accentrare
l'operato  sulla  base  delle  risultanze  della propria attivita' di
vigilanza;
      c) fornisce  pareri  e consulenze alla ripartizione provinciale
sanita',   alla   ripartizione   provinciale   servizio   sociale  ed
all'agenzia  provinciale  per la protezione dell'ambiente e la tutela
del  lavoro  su  questioni  attinenti alla prevenzione nei settori di
competenza.
    3.   Al   funzionamento   del   dipartimento   interaziendale  di
prevenzione   sovrintende   un   comitato   tecnico   nominato  dalla
commissione  composta  dai direttori generali delle aziende sanitarie
di  cui  all'Art.  14,  comma 9, con le modalita' stabilite dal piano
sanitario  provinciale. Del comitato tecnico fa parte in ogni caso il
direttore  dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e
la tutela del lavoro.
    4.  La commissione dei direttori generali delle aziende sanitarie
di  cui  all'art.  14,  comma  9,  nomina  il  coordinatore ed il suo
sostituto,  scegliendoli  tra  i  membri  del  comitato  tecnico e su
proposta  del  medesimo.  Il  coordinatore  dura in carica tre anni e
mantiene  la  responsabilita' del servizio sanitario cui e' preposto.
Ogni  componente  del  comitato  tecnico  e'  sostituito,  in caso di
assenza, da un delegato operante nel medesimo servizio.
    5.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte da un impiegato in
servizio  presso  una  delle  aziende  sanitarie,  di  qualifica  non
inferiore alla sesta.
    6.  La  necessaria  interdisciplinarieta'  tecnico-sanitaria e la
collaborazione  fra  il  dipartimento interaziendale di prevenzione e
l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del
lavoro  sono  assicurati  mediante  l'elaborazione  di  programmi  di
interventi    comuni    e   la   pianificazione   delle   prestazioni
tecnico-strumentali, secondo le modalita' di attuazione stabilite con
regolamento di esecuzione.