Art. 22. Comitato etico dell'azienda sanitaria 1. Le aziende sanitarie nelle cui strutture sanitarie viene svolta attivita' di sperimentazione clinica istituiscono un comitato etico dell'azienda sanitaria, al fine di: a) valutare la validita' scientifica e l'utilita' clinica di ogni richiesta di sperimentazione clinica sull'uomo; b) valutare il protocollo e il disegno sperimentale; c) verificare la correttezza etica della sperimentazione proposta; d) verificare l'idoneita' della struttura e del personale coinvolti nella ricerca; e) verificare l'esistenza di un'adeguata copertura assicurativa di eventuali danni derivanti dalla sperimentazione clinica; f) verificare la congruita' dell'onere finanziario conseguente alla sperimentazione, della sua attribuzione, dei compensi e della loro ripartizione; g) sorvegliare l'andamento della sperimentazione autorizzata; h) esprimere, sulla scorta di quanto emerso dagli atti di cui alle lettere da a) a g), parere per l'avvio o la prosecuzione della sperimentazione; i) acquisire i risultati finali della sperimentazione ed inoltrarli alla direzione sanitaria della struttura sede di espletamento della sperimentazione, nonche' inoltrare gli atti deliberativi al presidente del comitato etico provinciale; j) espletare, nell'ambito della sperimentazione clinica, altre attivita' previste dalla normativa vigente. 2. Con il parere di cui al comma 1, lettera h), il comitato esprime un giudizio sull'aspetto etico della sperimentazione in esame in ottemperanza alla verifica di cui al comma 1, lettera c). Il comitato, qualora ne ravvisi la necessita', prima di esprimere parere definitivo sulla tematica esaminata, puo' sottoporre il caso al Comitato etico provinciale. 3. Il comitato e' composto da: a) il dirigente medico dell'area ospedaliera aziendale o un medico da questi delegato, con funzioni di presidente; b) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni; c) tre clinici di discipline differenti, dipendenti di strutture sanitarie pubbliche; d) un medico non dipendente dell'azienda; e) un farmacista; f) un rappresentante del settore dell'assistenza infermieristica; g) un rappresentante delle associazioni di volontariato o di tutela dei pazienti; h) un dirigente amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario; i) un esperto in statistica. 4. Almeno uno dei componenti del comitato di cui al comma 3 e' rappresentante delle case di cura private della provincia. 5. I componenti del comitato di cui al comma 3, lettera c), devono avere un'elevata competenza clinica ed esperienza nel campo della sperimentazione. 6. Per la formulazione del parere su tematiche di particolare complessita' e specificita' il comitato puo' essere integrato da esperti competenti nell'attivita' esaminata.