Art. 22.
                Comitato etico dell'azienda sanitaria
    1.  Le  aziende  sanitarie  nelle  cui  strutture sanitarie viene
svolta  attivita' di sperimentazione clinica istituiscono un comitato
etico dell'azienda sanitaria, al fine di:
      a) valutare  la  validita'  scientifica e l'utilita' clinica di
ogni richiesta di sperimentazione clinica sull'uomo;
      b) valutare il protocollo e il disegno sperimentale;
      c) verificare   la   correttezza  etica  della  sperimentazione
proposta;
      d) verificare  l'idoneita'  della  struttura  e  del  personale
coinvolti nella ricerca;
      e) verificare l'esistenza di un'adeguata copertura assicurativa
di eventuali danni derivanti dalla sperimentazione clinica;
      f) verificare  la congruita' dell'onere finanziario conseguente
alla  sperimentazione,  della  sua attribuzione, dei compensi e della
loro ripartizione;
      g) sorvegliare l'andamento della sperimentazione autorizzata;
      h) esprimere,  sulla  scorta di quanto emerso dagli atti di cui
alle  lettere  da a) a g), parere per l'avvio o la prosecuzione della
sperimentazione;
      i) acquisire   i  risultati  finali  della  sperimentazione  ed
inoltrarli   alla   direzione   sanitaria  della  struttura  sede  di
espletamento   della  sperimentazione,  nonche'  inoltrare  gli  atti
deliberativi al presidente del comitato etico provinciale;
      j) espletare,  nell'ambito della sperimentazione clinica, altre
attivita' previste dalla normativa vigente.
    2.  Con  il  parere  di  cui  al comma 1, lettera h), il comitato
esprime un giudizio sull'aspetto etico della sperimentazione in esame
in  ottemperanza  alla  verifica  di  cui  al comma 1, lettera c). Il
comitato, qualora ne ravvisi la necessita', prima di esprimere parere
definitivo  sulla  tematica  esaminata,  puo'  sottoporre  il caso al
Comitato etico provinciale.
    3. Il comitato e' composto da:
      a) il  dirigente  medico  dell'area  ospedaliera aziendale o un
medico da questi delegato, con funzioni di presidente;
      b) un   medico   specialista   in   medicina   legale  e  delle
assicurazioni;
      c) tre   clinici   di   discipline  differenti,  dipendenti  di
strutture sanitarie pubbliche;
      d) un medico non dipendente dell'azienda;
      e) un farmacista;
      f) un     rappresentante     del     settore    dell'assistenza
infermieristica;
      g) un  rappresentante  delle  associazioni di volontariato o di
tutela dei pazienti;
      h) un  dirigente amministrativo che svolge anche le funzioni di
segretario;
      i) un esperto in statistica.
    4.  Almeno  uno  dei componenti del comitato di cui al comma 3 e'
rappresentante delle case di cura private della provincia.
    5.  I  componenti  del  comitato  di  cui al comma 3, lettera c),
devono  avere  un'elevata  competenza clinica ed esperienza nel campo
della sperimentazione.
    6.  Per  la  formulazione  del parere su tematiche di particolare
complessita'  e  specificita'  il  comitato  puo' essere integrato da
esperti competenti nell'attivita' esaminata.