Art. 23.
                        Controllo sugli atti
    1.  Sono  sottoposti  al  controllo preventivo di legittimita' da
parte della giunta provinciale i sottoelencati provvedimenti adottati
dal direttore generale:
      a) i  bilanci  di  previsione  con  gli  annessi  programmi  di
attivita', le loro variazioni e i conti consuntivi;
      b) i    regolamenti    concernenti    l'organizzazione   e   il
funzionamento generale dell'azienda sanitaria;
      c) la variazione della dotazione organica.
    2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l'esame
e  l'istruttoria  all'assessore  provinciale  alla  sanita'  entro il
termine  di dieci giorni dall'adozione. Ove la giunta provinciale non
si   pronunci   nei   trenta  giorni  successivi  al  ricevimento,  i
provvedimenti  divengono  esecutivi.  Per  le  modalita'  e gli altri
termini di controllo si applica il vigente ordinamento dei comuni.
    3. L'assessore provinciale alla sanita' puo' chiedere all'azienda
sanitaria,  entro  15 giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui
al  comma  1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini
stabiliti  nel comma 2, per l'esercizio del controllo decorrono dalla
data   dell'effettivo   ricevimento  degli  elementi  integrativi.  I
provvedimenti  si intendono annullati qualora l'azienda sanitaria non
ottemperi  alla  richiesta  entro trenta giorni dal ricevimento della
stessa.