Art. 23. Controllo sugli atti 1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' da parte della giunta provinciale i sottoelencati provvedimenti adottati dal direttore generale: a) i bilanci di previsione con gli annessi programmi di attivita', le loro variazioni e i conti consuntivi; b) i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento generale dell'azienda sanitaria; c) la variazione della dotazione organica. 2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l'esame e l'istruttoria all'assessore provinciale alla sanita' entro il termine di dieci giorni dall'adozione. Ove la giunta provinciale non si pronunci nei trenta giorni successivi al ricevimento, i provvedimenti divengono esecutivi. Per le modalita' e gli altri termini di controllo si applica il vigente ordinamento dei comuni. 3. L'assessore provinciale alla sanita' puo' chiedere all'azienda sanitaria, entro 15 giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini stabiliti nel comma 2, per l'esercizio del controllo decorrono dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi. I provvedimenti si intendono annullati qualora l'azienda sanitaria non ottemperi alla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.