Art. 24.
                    Contratti a tempo determinato
    1.   I   direttori   generali  possono  conferire  incarichi  per
l'espletamento  di  funzioni  di particolare rilevanza e di interesse
strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con
rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della
dotazione  organica  della  dirigenza,  a  laureati  di particolare e
comprovata  qualificazione professionale che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private
e  che  non  godano  del trattamento di quiescenza. I contratti hanno
durata  non  inferiore  ad  un  anno  e non superiore a cinque anni e
possono essere rinnovati una sola volta.
    2. Il trattamento economico e' determinato sulla base dei criteri
stabiliti  nei  contratti  collettivi  della  dirigenza  del servizio
sanitario provinciale.
    3.  Per  il  periodo  di durata del contratto di cui al comma 1 i
dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni  sono  collocati  in
aspettativa  senza  assegni  con  riconoscimento  dell'anzianita'  di
servizio.
    4.  Gli  incarichi  di  cui  al  presente articolo comportano per
l'azienda    sanitaria    l'obbligo    di   rendere   contestualmente
indisponibili  posti  di  organico della dirigenza per corrispondenti
oneri finanziari.