Art. 25.
           Immobili a disposizione delle aziende sanitarie
    1.  I  beni immobili di proprieta' della provincia con vincolo di
destinazione  al  servizio  sanitario provinciale sono assegnati alle
aziende  sanitarie  dalla  giunta  provinciale,  tenuto  conto  delle
esigenze delle aziende. Le modalita' ed i contenuti dell'assegnazione
sono definiti dalla giunta provinciale.
    2.  La  giunta  provinciale puo' delegare le aziende sanitarie ad
eseguire  lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli
immobili  ad esse assegnati, compresa la progettazione e la direzione
dei lavori.
    3.  I  beni  immobili  sono  iscritti  in  separati  libri  degli
inventari.
    4.  La  giunta provinciale determina le modalita' per la gestione
del  patrimonio  di  cui  al  comma 1 e per la tenuta del libro degli
inventari,  che  deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua
esatta individuazione e valutazione.