Art. 25. Immobili a disposizione delle aziende sanitarie 1. I beni immobili di proprieta' della provincia con vincolo di destinazione al servizio sanitario provinciale sono assegnati alle aziende sanitarie dalla giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze delle aziende. Le modalita' ed i contenuti dell'assegnazione sono definiti dalla giunta provinciale. 2. La giunta provinciale puo' delegare le aziende sanitarie ad eseguire lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli immobili ad esse assegnati, compresa la progettazione e la direzione dei lavori. 3. I beni immobili sono iscritti in separati libri degli inventari. 4. La giunta provinciale determina le modalita' per la gestione del patrimonio di cui al comma 1 e per la tenuta del libro degli inventari, che deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua esatta individuazione e valutazione.