Art. 26. Beni mobili ed attrezzature 1. I beni mobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri e le attrezzature in uso alle aziende sanitarie sono trasferiti in proprieta' alle medesime e ne costituiscono il patrimonio mobiliare. 2. La giunta provinciale determina i termini, le modalita' e le procedure di cancellazione dall'inventario della provincia dei beni di cui al comma 1. 3. La deliberazione della giunta provinciale adottata per il trasferimento dei beni mobili iscritti in pubblici registri costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprieta'.