Art. 26.
                     Beni mobili ed attrezzature
    1.  I  beni mobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri e
le  attrezzature  in  uso  alle  aziende sanitarie sono trasferiti in
proprieta' alle medesime e ne costituiscono il patrimonio mobiliare.
    2.  La  giunta provinciale determina i termini, le modalita' e le
procedure  di  cancellazione dall'inventario della provincia dei beni
di cui al comma 1.
    3.  La  deliberazione  della  giunta  provinciale adottata per il
trasferimento   dei   beni   mobili  iscritti  in  pubblici  registri
costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprieta'.