Art. 28.
                            Finanziamento
    1.  Il  finanziamento  del  servizio  sanitario provinciale viene
assicurato  attraverso  il  fondo  sanitario provinciale iscritto nel
bilancio   di   previsione   della  provincia  e  con  gli  eventuali
stanziamenti  integrativi previsti a carico del bilancio provinciale,
nonche'  tramite  tutte  le  altre  entrate  ottenute dalle strutture
sanitarie operanti in provincia.
    2. Il fondo sanitario provinciale e' alimentato da:
      a) quote del gettito delle imposte;
      b) entrate   derivanti   dalle  prestazioni  sanitarie  erogate
nell'ambito della compensazione della mobilita' sanitaria a favore di
pazienti  provenienti  da  altre regioni, dalla provincia autonoma di
Trento e dall'estero;
      c) trasferimenti   dallo  Stato  ed  altri  enti  per  progetti
specifici in conto corrente ed in conto capitale;
      d) eventuali  altre  entrate  dovute  per prestazioni sanitarie
rese  o  per  interventi  in  materia di igiene e sanita' pubblica di
spettanza della provincia.
    3.  Le  altre entrate ottenute dalle strutture sanitarie operanti
in provincia sono:
      a) le  entrate  dovute  per  prestazioni  sanitarie  rese o per
interventi  in  materia  di  igiene e sanita' pubblica da parte delle
strutture erogatrici di prestazioni;
      b) i   ricavi   e   le   rendite  derivanti  dall'utilizzo  del
patrimonio;
      c) le donazioni e gli altri atti di liberalita';
      d) le entrate non citate nelle lettere a), b) e c).
    4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono destinate
alla  copertura delle spese sostenute dalle aziende sanitarie ai fini
dell'erogazione   delle  prestazioni  sanitarie  e  delle  spese  per
l'espletamento  di  attivita'  sanitarie  di  competenza della giunta
provinciale,  nonche'  al finanziamento dei programmi di investimento
definiti  dalla  programmazione  provinciale  e alla realizzazione di
obiettivi connessi a specifiche attivita' sanitarie.
    5.  Le quote di risorse destinate agli interventi di cui al comma
4  sono  determinate  annualmente  con  la  legge  finanziaria  della
provincia.
    6.   La  ripartizione  della  quota  da  devolvere  alle  aziende
sanitarie  e' stabilita annualmente dalla giunta provinciale, tenendo
conto degli strumenti di programmazione triennale.
    7.  Il  finanziamento  delle  aziende  sanitarie  avviene su base
capitaria  tenendo  conto  di  appositi  indicatori individuati dalla
giunta  provinciale  per garantire ai cittadini i livelli uniformi di
assistenza secondo i piani sanitari vigenti, nonche' della produzione
misurata  in  base  al  sistema  tariffario.  La  compensazione della
mobilita'   sanitaria   a   livello  provinciale,  interregionale  ed
internazionale  avviene comunque sulla base dei tariffari determinati
dalla   giunta  provinciale.  I  servizi  interaziendali  nonche'  le
attivita'  e  i progetti specifici stabiliti dalla giunta provinciale
sono finanziati a parte.
    8. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' finanziaria nel
corso  dell'esercizio,  la  giunta  provinciale  dispone  ogni anno a
favore di ciascuna azienda sanitaria delle anticipazioni periodiche e
regolari sulla base dei fabbisogni di liquidita' delle aziende.