Art. 3. Consulenti sanitari della provincia ed altri consulenti 1. L'amministrazione provinciale puo' avvalersi di personale sanitario per attivita' di consulenza, studio, ricerca, progettazione e programmazione connesse all'esercizio delle funzioni provinciali in materia di igiene e sanita'. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 viene messo a disposizione dell'amministrazione provinciale: a) personale infermieristico e di riabilitazione del ruolo sanitario provinciale e personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza; b) personale medico del ruolo sanitario provinciale. 3. Per le attivita' di cui al comma 1 l'amministrazione provinciale puo' avvalersi di esperti in programmazione sanitaria, statistica, informatica ed altre discipline eventualmente richieste per l'espletamento di specifiche attribuzioni in materia di sanita'. Detti esperti possono essere messi a disposizione, scelti tra i dipendenti di altri enti pubblici ai sensi delle disposizioni vigenti o incaricati ed operano presso la ripartizione sanita' della provincia. 4. In caso di assenza superiore ai tre mesi il personale messo a disposizione puo' essere sostituito mediante supplenza. 5. Le modalita' connesse alla messa a disposizione del personale di cui al comma 2 e il relativo contingente sono stabilite dalla giunta provinciale. Il personale conserva a tutti gli effetti lo stato giuridico, economico e previdenziale in godimento. 6. La spesa per il personale messo a disposizione per un periodo superiore a due settimane e' a carico del bilancio provinciale e comprende, oltre allo stipendio, le indennita' e gli incentivi che all'interessato sarebbero spettati rimanendo in servizio presso la struttura di provenienza, nonche' l'importo dei contributi e delle ritenute di legge sul trattamento economico dovuto.