Art. 3.
       Consulenti sanitari della provincia ed altri consulenti
    1.  L'amministrazione  provinciale  puo'  avvalersi  di personale
sanitario per attivita' di consulenza, studio, ricerca, progettazione
e programmazione connesse all'esercizio delle funzioni provinciali in
materia di igiene e sanita'.
    2.  Per le finalita' di cui al comma 1 viene messo a disposizione
dell'amministrazione provinciale:
      a) personale  infermieristico  e  di  riabilitazione  del ruolo
sanitario  provinciale  e  personale  delle  istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza;
      b) personale medico del ruolo sanitario provinciale.
    3.   Per  le  attivita'  di  cui  al  comma  1  l'amministrazione
provinciale  puo'  avvalersi  di esperti in programmazione sanitaria,
statistica,  informatica  ed altre discipline eventualmente richieste
per  l'espletamento di specifiche attribuzioni in materia di sanita'.
Detti  esperti  possono  essere  messi  a  disposizione, scelti tra i
dipendenti di altri enti pubblici ai sensi delle disposizioni vigenti
o   incaricati  ed  operano  presso  la  ripartizione  sanita'  della
provincia.
    4.  In caso di assenza superiore ai tre mesi il personale messo a
disposizione puo' essere sostituito mediante supplenza.
    5.  Le modalita' connesse alla messa a disposizione del personale
di  cui  al  comma  2  e il relativo contingente sono stabilite dalla
giunta  provinciale.  Il  personale  conserva  a tutti gli effetti lo
stato giuridico, economico e previdenziale in godimento.
    6.  La spesa per il personale messo a disposizione per un periodo
superiore  a  due  settimane  e'  a carico del bilancio provinciale e
comprende,  oltre  allo  stipendio, le indennita' e gli incentivi che
all'interessato  sarebbero  spettati  rimanendo in servizio presso la
struttura  di  provenienza,  nonche' l'importo dei contributi e delle
ritenute di legge sul trattamento economico dovuto.