Art. 30.
  Programmazione e predisposizione del piano sanitario provinciale
    1.  La  programmazione  sanitaria  provinciale spetta alla giunta
provinciale, la quale si avvale anche delle aziende sanitarie e degli
organismi consultivi in materia di sanita'.
    2. Costituiscono strumenti essenziali della programmazione:
      a) il piano sanitario provinciale;
      b) i  programmi di intervento con finalita' specifiche a tutela
della salute;
      c) i  piani  settoriali  aventi  rilevanza  per la salvaguardia
della salute dei cittadini.
    3.  Per l'efficacia e l'efficienza del processo di programmazione
occorre tenere conto delle seguenti azioni strumentali:
      a) lo sviluppo del sistema informativo;
      b) lo sviluppo dell'osservazione epidemiologica;
      c) la conduzione di sperimentazioni;
      d) la  definizione  di  un sistema di indicatori finalizzato al
controllo  della qualita', dell'efficienza, considerati anche i costi
e  i  benefici  raggiunti,  nonche'  dello  stato  dei rapporti con i
cittadini.
    4. Il piano sanitario provinciale disciplina il coordinamento dei
vari   servizi   provinciali   sanitari   e   non   sanitari,   anche
interaziendali  ed  in  forma dipartimentale, al fine di promuovere e
tutelare la salute del cittadino.
    5.  Per l'approvazione del piano sanitario provinciale si applica
il  capo  II  della  legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante
"legge urbanistica provinciale".
    6.  Il  piano  sanitario  provinciale  e'  approvato dalla giunta
provinciale   ed   entra   in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige, a meno che non sia diversamente stabilito.
    7.  Il  piano  sanitario provinciale ha validita' triennale. Esso
conserva  comunque  validita'  fino  all'entrata  in vigore del piano
successivo.   Esso   deve   essere   aggiornato   uniformandolo  alle
indicazioni  del  piano  sanitario nazionale previsto dall'art. 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.