Art. 31.
 Obbligatorieta' delle disposizioni del piano sanitario provinciale
    1.  Le  istituzioni  sanitarie  accreditate  con  cui siano stati
stipulati  appositi  accordi contrattuali o comunque finanziate dalla
provincia,  nonche'  gli organi e gli enti preposti alla tutela della
salute  dei  cittadini  della  provincia di Bolzano nello svolgimento
dell'attivita'  necessaria  per  il  raggiungimento  dei  propri fini
istituzionali  devono  uniformarsi  ai  contenuti del piano sanitario
provinciale.