Art. 31. Obbligatorieta' delle disposizioni del piano sanitario provinciale 1. Le istituzioni sanitarie accreditate con cui siano stati stipulati appositi accordi contrattuali o comunque finanziate dalla provincia, nonche' gli organi e gli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini della provincia di Bolzano nello svolgimento dell'attivita' necessaria per il raggiungimento dei propri fini istituzionali devono uniformarsi ai contenuti del piano sanitario provinciale.