Art. 33. Assistenza ospedaliera in forma indiretta 1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al servizio sanitario provinciale che si ricoverano in strutture pubbliche o private, non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il servizio sanitario nazionale, hanno diritto al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute dal servizio sanitario provinciale. Il rimborso viene stabilito secondo la tariffa predeterminata dalla giunta provinciale in misura inferiore a quella fissata per le prestazioni erogate in forma diretta. 2. Ai fini del rimborso tramite l'azienda sanitaria di appartenenza, la giunta provinciale determina le modalita' d'accesso alla struttura ed i termini di presentazione della domanda e della relativa documentazione. 3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego di rimborso e' ammesso ricorso alla commissione provinciale per la decisione dei ricorsi in materia di assistenza sanitaria, istituita presso la ripartizione provinciale sanita'. La commissione decide in via definitiva sull'esito del ricorso. Essa e' nominata dalla giunta provinciale ed e' composta da sei membri, oltre all'assessore provinciale alla sanita', o a un suo delegato, che la presiede. Almeno quattro membri sono medici ed almeno uno di essi e' libero professionista. I restanti membri sono funzionari provinciali. 4. Alla commissione di cui al comma 3 sono altresi' attribuiti i compiti del centro regionale di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989.