Art. 33.
              Assistenza ospedaliera in forma indiretta
    1.  Le  persone  residenti  in  provincia  di Bolzano iscritte al
servizio   sanitario  provinciale  che  si  ricoverano  in  strutture
pubbliche  o  private, non aventi per quella tipologia di prestazione
rapporti  contrattuali  con  il  servizio  sanitario nazionale, hanno
diritto  al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute
dal  servizio  sanitario  provinciale.  Il  rimborso  viene stabilito
secondo  la tariffa predeterminata dalla giunta provinciale in misura
inferiore  a  quella  fissata  per  le  prestazioni  erogate in forma
diretta.
    2.   Ai   fini   del  rimborso  tramite  l'azienda  sanitaria  di
appartenenza,  la giunta provinciale determina le modalita' d'accesso
alla  struttura  ed  i termini di presentazione della domanda e della
relativa documentazione.
    3.  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  diniego  di
rimborso  e'  ammesso  ricorso  alla  commissione  provinciale per la
decisione  dei  ricorsi in materia di assistenza sanitaria, istituita
presso  la ripartizione provinciale sanita'. La commissione decide in
via  definitiva sull'esito del ricorso. Essa e' nominata dalla giunta
provinciale  ed  e'  composta  da  sei  membri,  oltre  all'assessore
provinciale  alla  sanita',  o  a  un  suo delegato, che la presiede.
Almeno  quattro  membri  sono  medici ed almeno uno di essi e' libero
professionista. I restanti membri sono funzionari provinciali.
    4.  Alla commissione di cui al comma 3 sono altresi' attribuiti i
compiti  del  centro  regionale  di riferimento di cui all'art. 3 del
decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989.