Art. 34. Assistenza specialistica indiretta 1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al servizio sanitario provinciale che fruiscono di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, hanno diritto al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute dal servizio sanitario provinciale. Le prestazioni possono essere fruite presso medici specialisti liberi professionisti e presso strutture non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il servizio sanitario nazionale. Sono inoltre rimborsabili le stesse prestazioni fruite all'estero, se non coperte da convenzioni internazionali. 2. Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all'albo professionale della provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico. 3. Sono inoltre rimborsate le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate da strutture non aventi rapporti contrattuali con il servizio sanitario nazionale e prescritte dal medico specialista, necessarie ai fini della determinazione della diagnosi. 4. Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e' posto a carico dell'azienda sanitaria di appartenenza. La giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialita' e le tipologie di prestazioni nonche' la misura degli importi rimborsabili, che deve essere comunque inferiore alle tariffe fissate per le prestazioni erogate in forma diretta, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria. 5. Per particolari programmi di prevenzione approvati dalla giunta provinciale, l'importo rimborsabile puo' superare le tariffe fissate per le prestazioni erogate in forma diretta. 6. Ai fini dei rimborsi di cui ai commi 4 e 5 da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza, la giunta provinciale determina le modalita' di accesso all'assistenza specialistica indiretta nonche' i termini e le modalita' per la presentazione della domanda e della relativa documentazione. Il diritto al rimborso e' subordinato alla prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, attestante la necessita' della visita specialistica, salvo i casi di urgenza da certificarsi come tali dallo specialista e i casi di cui al comma 3. La giunta provinciale determina le specialita' per le quali non e' necessaria la prescrizione da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. 7. Avverso il diniego di rimborso e' ammesso ricorso alla commissione di cui all'art. 33, comma 3.