Art. 34.
                 Assistenza specialistica indiretta
    1.  Le  persone  residenti  in  provincia  di Bolzano iscritte al
servizio   sanitario   provinciale   che   fruiscono  di  prestazioni
specialistiche  ambulatoriali,  ivi comprese quelle riabilitative, di
diagnostica  strumentale  e di laboratorio, hanno diritto al rimborso
di   spese  effettivamente  sostenute  e  riconosciute  dal  servizio
sanitario  provinciale.  Le  prestazioni possono essere fruite presso
medici  specialisti  liberi  professionisti  e  presso  strutture non
aventi  per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con
il  servizio sanitario nazionale. Sono inoltre rimborsabili le stesse
prestazioni   fruite   all'estero,  se  non  coperte  da  convenzioni
internazionali.
    2.  Rientrano  tra  le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1
anche  quelle  erogate  dai  dentisti  abilitati,  iscritti  all'albo
professionale  della provincia di Bolzano, e le visite specialistiche
effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico.
    3.   Sono   inoltre  rimborsate  le  prestazioni  di  diagnostica
strumentale e di laboratorio erogate da strutture non aventi rapporti
contrattuali  con  il  servizio  sanitario nazionale e prescritte dal
medico  specialista,  necessarie  ai  fini della determinazione della
diagnosi.
    4.  Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e'
posto  a  carico  dell'azienda  sanitaria  di appartenenza. La giunta
provinciale,  sentito  il  comitato provinciale per la programmazione
sanitaria,  determina  le  specialita'  e le tipologie di prestazioni
nonche'  la  misura  degli  importi  rimborsabili,  che  deve  essere
comunque inferiore alle tariffe fissate per le prestazioni erogate in
forma   diretta,  tenuto  conto  delle  disposizioni  in  materia  di
partecipazione alla spesa sanitaria.
    5.  Per  particolari  programmi  di  prevenzione  approvati dalla
giunta  provinciale,  l'importo rimborsabile puo' superare le tariffe
fissate per le prestazioni erogate in forma diretta.
    6.  Ai  fini  dei  rimborsi  di  cui  ai  commi  4  e  5 da parte
dell'azienda   sanitaria   di  appartenenza,  la  giunta  provinciale
determina   le  modalita'  di  accesso  all'assistenza  specialistica
indiretta nonche' i termini e le modalita' per la presentazione della
domanda  e  della  relativa documentazione. Il diritto al rimborso e'
subordinato  alla  prescrizione del medico di medicina generale o del
pediatra  di  libera  scelta,  attestante  la necessita' della visita
specialistica,  salvo  i  casi  di  urgenza da certificarsi come tali
dallo  specialista  e i casi di cui al comma 3. La giunta provinciale
determina   le   specialita'  per  le  quali  non  e'  necessaria  la
prescrizione  da parte del medico di medicina generale o del pediatra
di libera scelta.
    7.  Avverso  il  diniego  di  rimborso  e'  ammesso  ricorso alla
commissione di cui all'art. 33, comma 3.