Art. 35.
                        Disposizioni generali
    1.  Nello  stabilire la partecipazione alla spesa sanitaria, come
anche  l'esenzione dal pagamento del ticket, la provincia autonoma di
Bolzano  si  attiene  ai principi contenuti nella normativa nazionale
vigente   in   materia.  La  giunta  provinciale  introduce,  per  le
prestazioni  eccedenti  i  livelli  uniformi  di assistenza sanitaria
fissati  nelle  leggi  dello  Stato  e  previste  da  apposite  leggi
provinciali,  di  cui all'art. 32, una partecipazione al costo basata
sulla  valutazione  del reddito e del patrimonio dell'assistito e del
suo   nucleo   familiare.   Con  regolamento  di  esecuzione  vengono
individuati i criteri per la valutazione della situazione economica e
patrimoniale,  tenendo  conto  anche  delle  disposizioni di cui agli
articoli  7  e  7-bis  della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13,
recante  "Riordino  dei  servizi  sociali in provincia di Bolzano", e
successive modifiche.
    2.   Per  le  prestazioni  rientranti  nei  livelli  uniformi  di
assistenza sanitaria fissati a livello statale, la giunta provinciale
autorizza  l'introduzione,  in via sperimentale, del nuovo sistema di
partecipazione  al  costo  delle  prestazioni  e  fissa  i criteri di
esenzione  dalla  stessa  ai  sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
    3.  La giunta provinciale puo' integrare l'elenco nazionale delle
forme  morbose  che  danno  diritto  all'esenzione  dal pagamento del
ticket, inserendovi quelle malattie, la cui frequenza e' circoscritta
a certe zone o sia abnorme.
    4.  In  applicazione  dei principi fissati all'art. 7 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, la giunta
provinciale  e'  autorizzata  ad  integrare  l'elenco nazionale delle
prestazioni  fruibili  presso  centri  di  altissima specializzazione
all'estero con patologie frequenti in Alto Adige.