Art. 37.
               Erogazione delle prestazioni sanitarie
    1.  L'erogazione  delle prestazioni specialistiche ambulatoriali,
ivi  comprese  quelle  riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio,  e  di  ricovero,  previste  dai livelli di assistenza a
favore dei cittadini, sono assicurate dalle aziende sanitarie secondo
gli  indirizzi  della  programmazione e le disposizioni emanate dalla
provincia.  Tra  le  prestazioni  specialistiche  sono comprese anche
quelle psicologiche e psicoterapeutiche.
    2.  Per  l'erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al comma 1 le
aziende  sanitarie  si avvalgono dei propri presidi, nonche' di altre
istituzioni   sanitarie   accreditate  e  dei  liberi  professionisti
accreditati.  A  tali  soggetti  le  aziende sanitarie, sulla base di
appositi   rapporti  fondati  sull'accreditamento,  corrispondono  un
importo  predeterminato  a  fronte  della  prestazione  resa  e/o  un
compenso orario, fatta eccezione per i medici di medicina generale ed
i pediatri di libera scelta.
    3.  La  giunta  provinciale coerentemente con gli indirizzi della
programmazione  nazionale e provinciale, determina con regolamento di
esecuzione  i  requisiti dei soggetti erogatori e le procedure per la
concessione  dell'accreditamento,  gli  indicatori  e le procedure di
verifica   dei   requisiti  medesimi,  integrando  se  necessario  la
normativa  nazionale,  gli eventuali tempi di adeguamento in rapporto
al  tipo  di  requisiti,  le  sanzioni  in caso di inadempimento, gli
eventuali  casi di deroga ai requisiti, nonche' i casi e le modalita'
per  la  decadenza dei soggetti erogatori dall'accreditamento e dalla
titolarita'  dei  rapporti  stipulati  con  le  aziende sanitarie. In
particolare  la  giunta  provinciale prevede ristituzione di appositi
organismi tecnici per l'istruttoria e la valutazione nel rispetto del
principio di obiettivita', nonche' l'istituzione di un registro delle
strutture   accreditate.   Essa   regola   altresi'  i  rapporti  fra
l'attivita'   e   le  finzioni  degli  organismi  competenti  per  la
concessione   dell'accreditamento  rispettivamente  per  il  rilascio
dell'autorizzazione  di  cui  all'art. 39, stabilendo eventualmente a
tal fine congrue tariffe.
    4.  Per  l'erogazione  delle prestazioni specialistiche di cui al
comma 1  e'  dovuta la prescrizione del medico di medicina generale o
del  pediatra  di  libera  scelta  con  esclusione  delle specialita'
stabilite dalla giunta provinciale.
    3.  Le aziende sanitarie, in deroga a quanto previsto dai commi 1
e   2,   utilizzano  il  personale  sanitario  titolare  di  rapporto
convenzionale  alla data di entrata in vigore della presente legge ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n.
261,  e  dell'accordo  a  livello  provinciale  per la disciplina dei
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.
    6.   L'inquadramento   dei   medici   specialisti   ambulatoriali
convenzionati  nelle piante organiche delle aziende sanitarie avviene
ai sensi delle disposizioni statali.