Art. 37. Erogazione delle prestazioni sanitarie 1. L'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, e di ricovero, previste dai livelli di assistenza a favore dei cittadini, sono assicurate dalle aziende sanitarie secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni emanate dalla provincia. Tra le prestazioni specialistiche sono comprese anche quelle psicologiche e psicoterapeutiche. 2. Per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 le aziende sanitarie si avvalgono dei propri presidi, nonche' di altre istituzioni sanitarie accreditate e dei liberi professionisti accreditati. A tali soggetti le aziende sanitarie, sulla base di appositi rapporti fondati sull'accreditamento, corrispondono un importo predeterminato a fronte della prestazione resa e/o un compenso orario, fatta eccezione per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta. 3. La giunta provinciale coerentemente con gli indirizzi della programmazione nazionale e provinciale, determina con regolamento di esecuzione i requisiti dei soggetti erogatori e le procedure per la concessione dell'accreditamento, gli indicatori e le procedure di verifica dei requisiti medesimi, integrando se necessario la normativa nazionale, gli eventuali tempi di adeguamento in rapporto al tipo di requisiti, le sanzioni in caso di inadempimento, gli eventuali casi di deroga ai requisiti, nonche' i casi e le modalita' per la decadenza dei soggetti erogatori dall'accreditamento e dalla titolarita' dei rapporti stipulati con le aziende sanitarie. In particolare la giunta provinciale prevede ristituzione di appositi organismi tecnici per l'istruttoria e la valutazione nel rispetto del principio di obiettivita', nonche' l'istituzione di un registro delle strutture accreditate. Essa regola altresi' i rapporti fra l'attivita' e le finzioni degli organismi competenti per la concessione dell'accreditamento rispettivamente per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 39, stabilendo eventualmente a tal fine congrue tariffe. 4. Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche di cui al comma 1 e' dovuta la prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta con esclusione delle specialita' stabilite dalla giunta provinciale. 3. Le aziende sanitarie, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, utilizzano il personale sanitario titolare di rapporto convenzionale alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, e dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali. 6. L'inquadramento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati nelle piante organiche delle aziende sanitarie avviene ai sensi delle disposizioni statali.