Art. 38.
       Rapporto convenzionale con le farmacie della provincia
    1.  La  giunta  provinciale  e'  autorizzata  a  stipulare con le
organizzazioni  sindacali  della categoria delle farmacie pubbliche e
private    maggiormente   rappresentative   in   provincia   apposite
convenzioni  di  durata triennale, al fine di disciplinare i rapporti
per  l'erogazione  dell'assistenza  farmaceutica.  Dette  convenzioni
devono prevedere che:
      a) le   farmacie  pubbliche  e  private  eroghino  l'assistenza
farmaceutica   per   conto   del   servizio   sanitario   provinciale
dispensando,   su   presentazione   della   ricetta  del  medico,  le
specialita'   medicinali,  preparati  galenici,  prodotti  dietetici,
presidi  medico-chirurgici  e  altri  prodotti sanitari erogabili dal
servizio  sanitario  nazionale  nei  limiti  previsti  dai livelli di
assistenza;
      b) per  il  servizio di cui alla lettera a) l'azienda sanitaria
competente   corrisponda  alla  farmacia  fornitrice  il  prezzo  del
prodotto  erogato,  al  netto  dell'eventuale quota di partecipazione
alla  spesa  dovuta  dall'assistito;  ai  fini  della liquidazione la
farmacia  sia  tenuta  alla presentazione della ricetta corredata dal
bollino   o   di   altra   documentazione   comprovante  la  consegna
all'assistito  e per il pagamento effettuato oltre il termine fissato
dall'accordo  non  possano  essere riconosciuti interessi superiori a
quelli legali;
      c) le  modalita'  di  presentazione delle ricette ed i tempi di
pagamento nonche' le modalita' di collaborazione delle farmacie siano
fissate dalla giunta provinciale.
    2.  La  convenzione  deve altresi' prevedere l'istituzione di una
commissione  di  vigilanza sull'applicazione dell'art. 36 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15 luglio  1988, n. 574, sull'uso
congiunto  della lingua italiana e tedesca nelle etichette e stampati
illustrativi dei farmaci.