Art. 39.
         Soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie
    1. L'attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 43 della legge
23 dicembre  1978,  n.  833,  trova  applicazione  nel rispetto delle
statuizioni di cui all'art. 40 della legge regionale 31 ottobre 1969,
n.  10.  Spettano  alla  giunta  provinciale i poteri per il rilascio
delle   autorizzazioni  alla  realizzazione,  alla  ristrutturazione,
all'ampliamento,   alla   trasformazione,  al  trasferimento  nonche'
all'esercizio  di strutture sanitarie private di ricovero per acuti e
post-acuti,   strutture  sanitarie  private  ambulatoriali,  comprese
quelle  riabilitative,  di  diagnostica strumentale e di laboratorio,
strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali. Spettano altresi'
alla  giunta provinciale i poteri per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio  di  studi odontoiatrici, medici e di altre professioni
sanitarie  che  effettuino  prestazioni  di chirurgia ambulatoriale o
procedure  diagnostiche  e  terapeutiche  complesse,  degli studi dei
professionisti  sanitari  che intendono accreditarsi e degli studi di
tutte  le  nuove  figure professionali sanitarie diverse dai medici e
dagli odontoiatri.
    2.  La giunta provinciale determina i requisiti di idoneita' e le
procedure per il rilascio dell'autorizzazione.
    3.  La giunta provinciale, coerentemente con le indicazioni della
programmazione  sanitaria,  adotta  i  provvedimenti necessari per la
regolamentazione  dei  nuovi rapporti previsti dalla presente legge e
fondati  sul  criterio  dell'accreditamento  delle istituzioni, sulle
modalita'  di  pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di
verifica  e  revisione  della qualita' delle attivita' svolte e delle
prestazioni     erogate.     Le    aziende    sanitarie    provvedono
all'instaurazione   dei   nuovi   rapporti,   tenendo   conto   della
programmazione  sanitaria  e  della  pianificazione  periodica  della
produzione conforme al sistema tariffario.
    4.  Le  strutture  sanitarie private accreditate devono garantire
l'uso della lingua italiana e della lingua tedesca e, nelle strutture
site  nell'area  linguistica  ladina, della lingua ladina, al fine di
rispondere  meglio  alle  esigenze  della  popolazione  assistita nel
rispetto  delle  statuizioni  di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e successive
modifiche.