Art. 39. Soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie 1. L'attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trova applicazione nel rispetto delle statuizioni di cui all'art. 40 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10. Spettano alla giunta provinciale i poteri per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento, alla trasformazione, al trasferimento nonche' all'esercizio di strutture sanitarie private di ricovero per acuti e post-acuti, strutture sanitarie private ambulatoriali, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali. Spettano altresi' alla giunta provinciale i poteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che effettuino prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche complesse, degli studi dei professionisti sanitari che intendono accreditarsi e degli studi di tutte le nuove figure professionali sanitarie diverse dai medici e dagli odontoiatri. 2. La giunta provinciale determina i requisiti di idoneita' e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione. 3. La giunta provinciale, coerentemente con le indicazioni della programmazione sanitaria, adotta i provvedimenti necessari per la regolamentazione dei nuovi rapporti previsti dalla presente legge e fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulle modalita' di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate. Le aziende sanitarie provvedono all'instaurazione dei nuovi rapporti, tenendo conto della programmazione sanitaria e della pianificazione periodica della produzione conforme al sistema tariffario. 4. Le strutture sanitarie private accreditate devono garantire l'uso della lingua italiana e della lingua tedesca e, nelle strutture site nell'area linguistica ladina, della lingua ladina, al fine di rispondere meglio alle esigenze della popolazione assistita nel rispetto delle statuizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e successive modifiche.