Art. 4.
               Osservatorio epidemiologico provinciale
    1.   L'osservazione   epidemiologica   e'  esercitata  a  livello
provinciale  dall'osservatorio  epidemiologico  provinciale  operante
nell'ambito   della  ripartizione  sanita'  della  provincia  con  la
finalita'  di  promuovere,  coordinare e diffondere l'informazione di
natura  epidemiologica  e sanitaria, orientandola alle esigenze della
programmazione e del controllo delle attivita' sanitarie.
    2. Compete all'osservatorio epidemiologico provinciale:
      a) redigere  la  relazione  annuale  sulla situazione sanitaria
provinciale,  elaborando  ed  aggiornando  periodicamente  il sistema
degli  indicatori  di  controllo della qualita', dell'efficienza e di
stato  dei rapporti con i cittadini anche con riferimento ai costi ed
ai benefici conseguiti;
      b) attivare  indagini  per  specifiche  esigenze conoscitive ed
effettuare  controlli ed elaborazioni periodiche sui dati acquisiti a
fini    di    sorveglianza    e    monitoraggio    della   situazione
igienico-sanitaria in provincia;
      c) promuovere   la   cultura   epidemiologica  con  particolare
riferimento  agli  aspetti metodologico-statistici e all'introduzione
di nuove procedure informative;
      d) distribuire   in  forma  programmata  o  su  richiesta  dati
selezionati  ed  elaborati ai competenti organi decisionali e fornire
consulenza in campo statistico-epidemiologico a soggetti del servizio
sanitario provinciale;
      e) progettare,   coordinare   e   supervisionare  le  attivita'
inerenti   al   sistema  informativo  sanitario  provinciale  secondo
modalita' e criteri da definire in appositi regolamenti provinciali.
    3.  Gli  enti,  gli  uffici  e  le  strutture pubbliche e private
convenzionate  sono tenuti, su richiesta, a collaborare e a fornire i
dati sanitari, ambientali e gestionali di cui sono in possesso.
    4.   Per   lo   svolgimento   dei   compiti  di  cui  al  comma 2
l'amministrazione  provinciale e' autorizzata a stipulare convenzioni
con  esperti  esterni  all'amministrazione,  con  universita'  e  con
istituti specializzati.
    5.  Il trattamento dei dati sanitari personali deve svolgersi nel
rispetto  della  vigente  normativa  sulla  tutela delle persone e di
altri soggetti.