Art. 4. Osservatorio epidemiologico provinciale 1. L'osservazione epidemiologica e' esercitata a livello provinciale dall'osservatorio epidemiologico provinciale operante nell'ambito della ripartizione sanita' della provincia con la finalita' di promuovere, coordinare e diffondere l'informazione di natura epidemiologica e sanitaria, orientandola alle esigenze della programmazione e del controllo delle attivita' sanitarie. 2. Compete all'osservatorio epidemiologico provinciale: a) redigere la relazione annuale sulla situazione sanitaria provinciale, elaborando ed aggiornando periodicamente il sistema degli indicatori di controllo della qualita', dell'efficienza e di stato dei rapporti con i cittadini anche con riferimento ai costi ed ai benefici conseguiti; b) attivare indagini per specifiche esigenze conoscitive ed effettuare controlli ed elaborazioni periodiche sui dati acquisiti a fini di sorveglianza e monitoraggio della situazione igienico-sanitaria in provincia; c) promuovere la cultura epidemiologica con particolare riferimento agli aspetti metodologico-statistici e all'introduzione di nuove procedure informative; d) distribuire in forma programmata o su richiesta dati selezionati ed elaborati ai competenti organi decisionali e fornire consulenza in campo statistico-epidemiologico a soggetti del servizio sanitario provinciale; e) progettare, coordinare e supervisionare le attivita' inerenti al sistema informativo sanitario provinciale secondo modalita' e criteri da definire in appositi regolamenti provinciali. 3. Gli enti, gli uffici e le strutture pubbliche e private convenzionate sono tenuti, su richiesta, a collaborare e a fornire i dati sanitari, ambientali e gestionali di cui sono in possesso. 4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 l'amministrazione provinciale e' autorizzata a stipulare convenzioni con esperti esterni all'amministrazione, con universita' e con istituti specializzati. 5. Il trattamento dei dati sanitari personali deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa sulla tutela delle persone e di altri soggetti.