Art. 41.
                  Consiglio provinciale di sanita'
    1.  E' istituito il consiglio provinciale di sanita' quale organo
consultivo tecnico-scientifico dell'amministrazione provinciale.
    2. Al consiglio provinciale di sanita' compete:
      a) esprimere  pareri  su  richiesta del presidente della giunta
provinciale o dell'assessore provinciale alla sanita';
      b) promuovere   ed   organizzare,   su  incarico  della  giunta
provinciale,   studi,   ricerche   e   indagini  su  temi  di  natura
tecnico-sanitaria,  avvalendosi  di  strutture della provincia, delle
aziende  sanitarie,  nonche' di altri enti e istituzioni e di esperti
esterni,  anche  provenienti  da un Paese membro dell'Unione europea,
incaricati previa autorizzazione della giunta provinciale medesima.
    3.  Il  consiglio provinciale di sanita' e' nominato dalla giunta
provinciale ed e' composto da:
      a) un direttore sanitario aziendale;
      b) due esperti dell'area medica e delle specialita' mediche;
      c) un   esperto   dell'area   chirurgica  e  delle  specialita'
chirurgiche;
      d) due  esperti  dell'area  della  medicina  diagnostica  e dei
servizi;
      e) un esperto dell'area di sanita' pubblica;
      f) un medico di medicina generale;
      g) un esperto della categoria professionale dei veterinari;
      h) un esperto della categoria professionale dei farmacisti;
      i) un  esperto  della categoria professionale dei biologi o dei
chimici o dei fisici o degli psicologi;
      j) un odontoiatra o medico chirurgo dentista;
      k) tre esperti del ruolo sanitario non medico, di cui almeno un
rappresentante del settore dell'assistenza infermieristica;
      l) un medico proposto dalla societa' medica dell'Alto Adige.
    4.  Un membro del consiglio provinciale di sanita' deve essere un
medico libero professionista.
    5.  Il  consiglio provinciale di sanita' permane in carica per la
durata della legislatura nel corso della quale e' stata effettuata la
nomina.
    6.  Il  presidente  del consiglio provinciale di sanita' e il suo
sostituto sono eletti dai membri del consiglio provinciale di sanita'
nella  sua  prima seduta. Le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato   della  ripartizione  provinciale  sanita',  di  qualifica
funzionale non inferiore alla sesta.
    7.  Per  tematiche sanitarie altamente specifiche e complesse dal
punto  di vista scientifico, l'assessore provinciale alla sanita', su
richiesta   motivata  del  consiglio  provinciale  di  sanita',  puo'
nominare  appositi  gruppi di lavoro composti da un massimo di cinque
componenti anche esterni al consiglio stesso. I gruppi di lavoro sono
coordinati da un componente del consiglio.