Art. 42. Comitato provinciale per la programmazione sanitaria 1. E' istituito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, quale organo tecnico consultivo dell'amministrazione provinciale. 2. Il comitato concorre: a) all'elaborazione degli indirizzi tecnici riguardanti l'attuazione del piano sanitario provinciale; b) al coordinamento operativo dei programmi previsti nel piano sanitario provinciale; c) alla verifica dello stato di attuazione del piano sanitario provinciale; d) alla revisione periodica del piano sanitario provinciale; e) alla predisposizione del nuovo piano sanitario provinciale. 3. Al comitato provinciale per la programmazione sanitaria compete di: a) esprimere pareri sui programmi planovolumetrici dei singoli progetti e sui programmi pluriennali di edilizia sanitaria; b) esprimere pareri sugli acquisti delle grosse apparecchiature elettromedicali e sui piani annuali di acquisto delle medesime; c) esprimere pareri facoltativi su autorizzazioni e accreditamenti di presidi sanitari privati; d) esprimere pareri facoltativi sulle tariffe delle prestazioni sanitarie; e) esprimere i pareri ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 34, comma 4, all'art. 7 della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52, agli articoli 2 e 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, e all'art. 1 della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48; f) esercitare tutte le attribuzioni che disposizioni di legge o di regolamento attribuiscono al consiglio provinciale di sanita', eccezione fatta per quelle indicate all'art. 41 e considerato quanto previsto dall'art. 83. 4. In base alle risultanze della verifica di cui al comma 2, lettera c), il comitato formula all'amministrazione proposte in merito alle modalita' di soluzione dei problemi eventualmente emersi nell'attuazione del piano sanitario provinciale. 5. Il comitato e' composto da: a) l'assessore provinciale alla sanita', con funzioni di presidente; b) il direttore della ripartizione provinciale sanita', con funzioni di vicepresidente; c) i direttori generali delle aziende sanitarie; d) quattro rappresentanti del personale sanitario laureato, di cui tre medici; uno dei medici deve essere esperto in materia di programmazione ed organizzazione sanitaria, uno deve essere specialista clinico ed uno libero professionista; e) un rappresentante del personale non medico; f) il presidente della conferenza dei presidenti delle comunita' comprensoriali o in sua sostituzione il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale. 6. Lo specialista clinico o il libero professionista deve essere nominato dall'ordine dei medici. 7. Il comitato e' integrato, qualora vengano trattati argomenti riguardanti l'ingegneria clinica, l'edilizia sanitaria, la medicina e la pediatria di base, nonche' le case di cura private, con un esperto in ingegneria clinica, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale, un rappresentante dei pediatri di libera scelta e un rappresentante delle case di cura private, ciascuno per l'ambito della propria competenza, con diritto di voto. Se il medico libero professionista componente il comitato e' un medico di base o un pediatra di base, il comitato non deve essere integrato per queste due discipline. 8. Il comitato e' nominato dalla giunta provinciale e rimane in carica per un triennio. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della ripartizione provinciale sanita', di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.