Art. 42.
        Comitato provinciale per la programmazione sanitaria
    1.  E'  istituito  il  comitato provinciale per la programmazione
sanitaria,   quale  organo  tecnico  consultivo  dell'amministrazione
provinciale.
    2. Il comitato concorre:
      a) all'elaborazione   degli   indirizzi   tecnici   riguardanti
l'attuazione del piano sanitario provinciale;
      b) al  coordinamento operativo dei programmi previsti nel piano
sanitario provinciale;
      c) alla  verifica dello stato di attuazione del piano sanitario
provinciale;
      d) alla revisione periodica del piano sanitario provinciale;
      e) alla predisposizione del nuovo piano sanitario provinciale.
    3.  Al  comitato  provinciale  per  la  programmazione  sanitaria
compete di:
      a) esprimere  pareri sui programmi planovolumetrici dei singoli
progetti e sui programmi pluriennali di edilizia sanitaria;
      b) esprimere pareri sugli acquisti delle grosse apparecchiature
elettromedicali e sui piani annuali di acquisto delle medesime;
      c) esprimere    pareri    facoltativi   su   autorizzazioni   e
accreditamenti di presidi sanitari privati;
      d) esprimere pareri facoltativi sulle tariffe delle prestazioni
sanitarie;
      e) esprimere  i  pareri  ai  sensi  delle  disposizioni  di cui
all'Art.  34,  comma 4, all'art. 7 della legge provinciale 23 ottobre
1975,  n.  52,  agli articoli 2 e 6 della legge provinciale 3 gennaio
1986, n. 1, e all'art. 1 della legge provinciale 17 novembre 1988, n.
48;
      f) esercitare tutte le attribuzioni che disposizioni di legge o
di  regolamento  attribuiscono  al  consiglio provinciale di sanita',
eccezione  fatta per quelle indicate all'art. 41 e considerato quanto
previsto dall'art. 83.
    4.  In  base  alle  risultanze  della verifica di cui al comma 2,
lettera c),  il  comitato  formula  all'amministrazione  proposte  in
merito  alle modalita' di soluzione dei problemi eventualmente emersi
nell'attuazione del piano sanitario provinciale.
    5. Il comitato e' composto da:
      a) l'assessore   provinciale  alla  sanita',  con  funzioni  di
presidente;
      b) il  direttore  della  ripartizione  provinciale sanita', con
funzioni di vicepresidente;
      c) i direttori generali delle aziende sanitarie;
      d) quattro  rappresentanti del personale sanitario laureato, di
cui  tre  medici;  uno  dei  medici deve essere esperto in materia di
programmazione   ed   organizzazione   sanitaria,   uno  deve  essere
specialista clinico ed uno libero professionista;
      e) un rappresentante del personale non medico;
      f) il   presidente   della   conferenza  dei  presidenti  delle
comunita'  comprensoriali  o  in  sua sostituzione il direttore della
ripartizione provinciale servizio sociale.
    6.  Lo specialista clinico o il libero professionista deve essere
nominato dall'ordine dei medici.
    7.  Il  comitato e' integrato, qualora vengano trattati argomenti
riguardanti l'ingegneria clinica, l'edilizia sanitaria, la medicina e
la pediatria di base, nonche' le case di cura private, con un esperto
in   ingegneria   clinica,  un  esperto  in  edilizia  sanitaria,  un
rappresentante dei medici di medicina generale, un rappresentante dei
pediatri  di  libera  scelta  e  un rappresentante delle case di cura
private,  ciascuno per l'ambito della propria competenza, con diritto
di voto. Se il medico libero professionista componente il comitato e'
un  medico di base o un pediatra di base, il comitato non deve essere
integrato per queste due discipline.
    8.  Il  comitato e' nominato dalla giunta provinciale e rimane in
carica  per  un triennio. Le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato   della  ripartizione  provinciale  sanita',  di  qualifica
funzionale non inferiore alla sesta.