Art. 43. Commissione provinciale per la promozione della qualita' 1. E' istituita la commissione provinciale per la promozione della qualita' delle attivita' sanitarie, quale organo tecnico-scientifico dell'amministrazione provinciale in materia di promozione ed indirizzo delle attivita' di sviluppo della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie. 2. La commissione concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) diffondere le conoscenze e le esperienze relative alla promozione della qualita' delle attivita' sanitarie; b) rendere concretamente operanti le modalita' di promozione della qualita' nel sistema sanitario. 3. Spetta alla commissione provinciale per la promozione della qualita' delle attivita' sanitarie: a) elaborare direttive, indirizzi e raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2; b) valutare i programmi svolti sul territorio provinciale al fine di fornire indicazioni per lo sviluppo ulteriore della qualita' sanitaria nella provincia di Bolzano; c) fornire indicazioni per le incentivazioni alle aziende sanitarie circa i progetti di sviluppo della qualita'; d) promuovere iniziative da parte della provincia autonoma di Bolzano, anche con la collaborazione delle aziende sanitarie, per lo sviluppo della qualita' nei servizi sanitari; e) fornire indicazioni circa i contenuti e le modalita' delle attivita' di formazione ed aggiornamento del personale in materia di sviluppo della qualita' dell'assistenza sanitaria. 4. La commissione e' composta da: a) il presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Bolzano, o un suo delegato, con funzioni di presidente; b) il presidente del collegio degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici di infanzia della provincia di Bolzano, o un suo delegato; c) i direttori sanitari delle aziende sanitarie o loro delegati; d) un direttore dell'area ospedaliera o un suo sostituto proposti dall'associazione dei primari; e) il direttore della ripartizione provinciale sanita' o un suo delegato; f) un esperto nel settore della valutazione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie; g) un esperto nel settore della programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari; h) un esperto nel settore dell'epidemiologia e statistica sanitaria; i) un esperto nel settore della formazione professionale in ambito sanitario; j) un esperto nel settore dell'assistenza infermieristica; k) un esperto nel settore dell'assistenza farmaceutica; l) medico libero professionista. 5. La commissione e' nominata dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale e' intervenuta la nomina. I membri di cui al comma 4, lettere c), f), g), h), i), j) e k) sono designati dall'assessore provinciale alla sanita', sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della ripartizione provinciale sanita', di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.