Art. 43.
      Commissione provinciale per la promozione della qualita'
    1.  E'  istituita  la  commissione  provinciale per la promozione
della    qualita'    delle    attivita'   sanitarie,   quale   organo
tecnico-scientifico  dell'amministrazione  provinciale  in materia di
promozione  ed  indirizzo  delle attivita' di sviluppo della qualita'
dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
    2.   La  commissione  concorre  al  raggiungimento  dei  seguenti
obiettivi:
      a) diffondere  le  conoscenze  e  le  esperienze  relative alla
promozione della qualita' delle attivita' sanitarie;
      b) rendere  concretamente  operanti  le modalita' di promozione
della qualita' nel sistema sanitario.
    3.  Spetta  alla  commissione provinciale per la promozione della
qualita' delle attivita' sanitarie:
      a) elaborare  direttive,  indirizzi  e  raccomandazioni  per il
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
      b) valutare  i  programmi  svolti sul territorio provinciale al
fine  di fornire indicazioni per lo sviluppo ulteriore della qualita'
sanitaria nella provincia di Bolzano;
      c) fornire  indicazioni  per  le  incentivazioni  alle  aziende
sanitarie circa i progetti di sviluppo della qualita';
      d) promuovere  iniziative  da parte della provincia autonoma di
Bolzano,  anche con la collaborazione delle aziende sanitarie, per lo
sviluppo della qualita' nei servizi sanitari;
      e) fornire  indicazioni  circa i contenuti e le modalita' delle
attivita'  di formazione ed aggiornamento del personale in materia di
sviluppo della qualita' dell'assistenza sanitaria.
    4. La commissione e' composta da:
      a) il  presidente  dell'ordine  dei  medici e degli odontoiatri
della  provincia  di  Bolzano,  o  un  suo  delegato, con funzioni di
presidente;
      b) il  presidente  del collegio degli infermieri professionali,
degli  assistenti  sanitari  e  delle  vigilatrici  di infanzia della
provincia di Bolzano, o un suo delegato;
      c) i   direttori   sanitari  delle  aziende  sanitarie  o  loro
delegati;
      d) un  direttore  dell'area  ospedaliera  o  un  suo  sostituto
proposti dall'associazione dei primari;
      e) il direttore della ripartizione provinciale sanita' o un suo
delegato;
      f)  un esperto nel settore della valutazione della qualita' dei
servizi e delle prestazioni sanitarie;
      g) un    esperto    nel   settore   della   programmazione   ed
organizzazione dei servizi sanitari;
      h) un  esperto  nel  settore  dell'epidemiologia  e  statistica
sanitaria;
      i) un  esperto  nel  settore  della formazione professionale in
ambito sanitario;
      j) un esperto nel settore dell'assistenza infermieristica;
      k) un esperto nel settore dell'assistenza farmaceutica;
      l) medico libero professionista.
    5.  La  commissione e' nominata dalla giunta provinciale e rimane
in  carica  per  la durata della legislatura nel corso della quale e'
intervenuta  la  nomina.  I membri di cui al comma 4, lettere c), f),
g),  h),  i),  j) e k) sono designati dall'assessore provinciale alla
sanita',  sentito  il  comitato  provinciale  per  la  programmazione
sanitaria.  Le  funzioni  di  segretario sono svolte da un dipendente
della  ripartizione  provinciale sanita', di qualifica funzionale non
inferiore alla sesta.