Art. 44. Comitato etico provinciale 1. E' istituito il comitato etico provinciale, quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale, al quale compete di esprimere pareri, raccomandazioni ed indirizzi su problemi morali sollevati dall'attivita' sanitaria e dalla ricerca nei campi della medicina, della tutela della salute e della biologia, sia in riferimento al singolo individuo sia a gruppi sociali ed all'intera societa'. 2. Il comitato esprime parere in ordine alle attivita' sanitarie connesse: a) alla sperimentazione di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche sull'uomo, fatte salve le competenze dei comitati etici delle aziende sanitarie; b) alla genetica, procreazione assistita e medicina perinatale; c) alle donazioni ed ai trapianti di organi e tessuti umani; d) alla tutela della qualita' della vita e della dignita' umana del malato con particolare considerazione dei pazienti terminali, minori e disabili; e) alla terapia del dolore; f) ad ogni altra attivita' sanitaria diagnostica o terapeutica che sollevi problematiche etico-morali. 3. Il parere del comitato deve essere obbligatoriamente acquisito in tutti i casi nei quali i diritti della persona umana possano essere violati dall'attivita' clinica, dalla ricerca o dalla sperimentazione biomedica. 4. Al comitato compete inoltre di: a) fornire indirizzi generali nel campo della sperimentazione clinica condotta nelle strutture sanitarie provinciali; b) acquisire e valutare i dati e gli atti amministrativi forniti dalle aziende sanitarie in merito alle sperimentazioni cliniche effettuate; c) elaborare proposte per attivita' di carattere informativo e formativo sulle tematiche etico-morali connesse alle attivita' medico-assistenziali. 5. Il comitato e' composto da: a) tre medici ospedalieri; b) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni; c) un medico di medicina generale; d) uno psicologo; e) un rappresentante della categoria infermieristica; f) un esperto in materia di bioetica; g) un esperto in materia di bioetica specialista in teologia; h) un rappresentante delle organizzazioni di tutela degli interessi degli utenti del servizio sanitario provinciale; i) un magistrato o un giurista; j) un assistente religioso ospedaliero; k) un esperto in statistica. 6. La giunta provinciale definisce il funzionamento e la durata del comitato e ne nomina il presidente, il suo sostituto nonche' i componenti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), g), i) e j) su indicazione dei rispettivi ordini o collegi professionali o delle autorita' competenti. I membri di cui al comma 5, lettere f) e h) sono scelti dalla giunta provinciale sulla base di particolari meriti conseguiti in campo bioetico o di tutela degli interessi dell'utenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della ripartizione provinciale sanita', di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.