Art. 44.
                     Comitato etico provinciale
    1.  E'  istituito  il  comitato  etico  provinciale, quale organo
consultivo  dell'amministrazione  provinciale,  al  quale  compete di
esprimere  pareri,  raccomandazioni  ed  indirizzi su problemi morali
sollevati  dall'attivita'  sanitaria  e dalla ricerca nei campi della
medicina,  della  tutela  della  salute  e  della  biologia,  sia  in
riferimento  al  singolo individuo sia a gruppi sociali ed all'intera
societa'.
    2.  Il comitato esprime parere in ordine alle attivita' sanitarie
connesse:
      a) alla  sperimentazione  di  nuove  metodiche  diagnostiche  e
terapeutiche  sull'uomo, fatte salve le competenze dei comitati etici
delle aziende sanitarie;
      b) alla genetica, procreazione assistita e medicina perinatale;
      c) alle donazioni ed ai trapianti di organi e tessuti umani;
      d) alla tutela della qualita' della vita e della dignita' umana
del  malato  con  particolare  considerazione dei pazienti terminali,
minori e disabili;
      e) alla terapia del dolore;
      f) ad  ogni altra attivita' sanitaria diagnostica o terapeutica
che sollevi problematiche etico-morali.
    3. Il parere del comitato deve essere obbligatoriamente acquisito
in  tutti  i  casi  nei  quali  i diritti della persona umana possano
essere   violati   dall'attivita'  clinica,  dalla  ricerca  o  dalla
sperimentazione biomedica.
    4. Al comitato compete inoltre di:
      a) fornire  indirizzi  generali nel campo della sperimentazione
clinica condotta nelle strutture sanitarie provinciali;
      b) acquisire  e  valutare  i  dati  e  gli  atti amministrativi
forniti  dalle  aziende  sanitarie  in  merito  alle  sperimentazioni
cliniche effettuate;
      c) elaborare  proposte per attivita' di carattere informativo e
formativo   sulle  tematiche  etico-morali  connesse  alle  attivita'
medico-assistenziali.
    5. Il comitato e' composto da:
      a) tre medici ospedalieri;
      b) un   medico   specialista   in   medicina   legale  e  delle
assicurazioni;
      c) un medico di medicina generale;
      d) uno psicologo;
      e) un rappresentante della categoria infermieristica;
      f) un esperto in materia di bioetica;
      g) un esperto in materia di bioetica specialista in teologia;
      h) un  rappresentante  delle  organizzazioni  di  tutela  degli
interessi degli utenti del servizio sanitario provinciale;
      i) un magistrato o un giurista;
      j) un assistente religioso ospedaliero;
      k) un esperto in statistica.
    6.  La  giunta provinciale definisce il funzionamento e la durata
del  comitato  e  ne nomina il presidente, il suo sostituto nonche' i
componenti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), g), i) e j)
su  indicazione dei rispettivi ordini o collegi professionali o delle
autorita'  competenti.  I  membri  di cui al comma 5, lettere f) e h)
sono scelti dalla giunta provinciale sulla base di particolari meriti
conseguiti in campo bioetico o di tutela degli interessi dell'utenza.
Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  dipendente  della
ripartizione   provinciale   sanita',  di  qualifica  funzionale  non
inferiore alla sesta.