Art. 45.
                   Comitato civico per la sanita'
    1.  E'  istituito  presso  la ripartizione provinciale sanita' il
comitato    civico   per   la   sanita'   quale   organo   consultivo
dell'amministrazione provinciale.
    2.  Il  comitato civico per la sanita' viene sentito in merito al
piano sanitario provinciale, alla partecipazione ai costi nel settore
sanitario  e ad altre questioni nell'ambito sanitario che gli vengono
sottoposte dalla giunta provinciale.
    3. Il comitato civico per la sanita' e' composto da:
      a) due        rappresentanti        delle        organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative;
      b) due rappresentanti delle organizzazioni economiche;
      c) due rappresentanti delle aziende sanitarie;
      d) un rappresentante della ripartizione provinciale sanita';
      e) il difensore civico;
      f) tre  rappresentanti  delle  organizzazioni  di  volontariato
operanti nel territorio provinciale;
      g) un rappresentante dell'ordine dei medici e odontoiatri della
provincia di Bolzano;
      h) un    rappresentante    del    collegio   degli   infermieri
professionali,  degli  assistenti  sanitari  e  delle  vigilatrici di
infanzia della provincia di Bolzano;
      i) un  rappresentante  delle  organizzazioni  per la tutela dei
consumatori;
      j) un rappresentante dei comuni.
    4.  Il  comitato  civico  per la sanita' e' nominato dalla giunta
provinciale  e  rimane  in carica per la durata della legislatura. Il
comitato   civico   nomina   il   presidente  ed  il  suo  sostituto,
scegliendoli  tra  i  propri  membri.  Le funzioni di segretario sono
svolte  da  un  impiegato  della ripartizione provinciale sanita', di
qualifica funzionale non inferiore alla sesta.