Art. 45. Comitato civico per la sanita' 1. E' istituito presso la ripartizione provinciale sanita' il comitato civico per la sanita' quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale. 2. Il comitato civico per la sanita' viene sentito in merito al piano sanitario provinciale, alla partecipazione ai costi nel settore sanitario e ad altre questioni nell'ambito sanitario che gli vengono sottoposte dalla giunta provinciale. 3. Il comitato civico per la sanita' e' composto da: a) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; b) due rappresentanti delle organizzazioni economiche; c) due rappresentanti delle aziende sanitarie; d) un rappresentante della ripartizione provinciale sanita'; e) il difensore civico; f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale; g) un rappresentante dell'ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Bolzano; h) un rappresentante del collegio degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici di infanzia della provincia di Bolzano; i) un rappresentante delle organizzazioni per la tutela dei consumatori; j) un rappresentante dei comuni. 4. Il comitato civico per la sanita' e' nominato dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Il comitato civico nomina il presidente ed il suo sostituto, scegliendoli tra i propri membri. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della ripartizione provinciale sanita', di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.