Art. 46. Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie 1. La dirigenza sanitaria e' collocata in unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilita' professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva di comparto sono previsti, in conformita' ai principi ed alle disposizioni della presente legge, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio, correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilita' del risultato. 2. L'attivita' dei dirigenti sanitari e' caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite e' responsabile del risultato. 3. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita' nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attivita' finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 4, al dirigente con cinque anni di attivita', con valutazione positiva possono essere attribuiti incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonche' incarichi di direzione di strutture semplici. 4. Il dirigente e' sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di responsabile o di direttore e' sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attivita' professionali svolte e i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico nominato dal direttore generale, composto dal direttore sanitario, che lo presiede, e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, scelti tra i direttori del servizio sanitario e tra professori universitari esperti in materia, anche provenienti da Paesi membri dell'Unione europea. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma degli incarichi di maggior rilievo, professionali o gestionali. 5. Ai dirigenti con incarico di direttore sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione. 6. Alla dirigenza sanitaria ed agli incarichi di direttore si accede in conformita' alla disciplina vigente di settore per concorso pubblico o tramite selezione, fermo restando che i contratti collettivi di compatto di lavoro disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Sia alla direzione territoriale che alla direzione del servizio di medicina di base delle aziende sanitarie possono accedere, qualora alla selezione indetta per la copertura delle direzioni stesse i candidati non siano risultati idonei, anche medici di medicina generale con un'esperienza professionale almeno decennale, che siano inoltre in possesso di un attestato di formazione manageriale. 8. L'attestato di formazione manageriale deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione entro un anno dall'inizio dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dall'amministrazione provinciale successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale organizzato dall'amministrazione; i dirigenti gia' confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale.