Art. 46.
   Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie
    1.  La  dirigenza sanitaria e' collocata in unico ruolo, distinto
per  profili  professionali,  ed  in  unico  livello,  articolato  in
relazione alle diverse responsabilita' professionali e gestionali. In
sede  di  contrattazione  collettiva  di  comparto  sono previsti, in
conformita'  ai  principi  ed alle disposizioni della presente legge,
criteri  generali  per  la  graduazione  delle  funzioni dirigenziali
nonche'  per  l'assegnazione,  valutazione e verifica degli incarichi
dirigenziali  e per l'attribuzione del relativo trattamento economico
accessorio,  correlato  alle  funzioni  attribuite  ed  alle connesse
responsabilita' del risultato.
    2.  L'attivita'  dei  dirigenti sanitari e' caratterizzata, nello
svolgimento   delle   proprie  mansioni  e  funzioni,  dall'autonomia
tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi
momenti  di  valutazione  e verifica, sono progressivamente ampliati.
L'autonomia  tecnico-professionale,  con le connesse responsabilita',
si  esercita  nel  rispetto  della collaborazione multiprofessionale,
nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attivita' promossi,
valutati   e   verificati   a  livello  dipartimentale  e  aziendale,
finalizzati  all'efficace  utilizzo delle risorse e all'erogazione di
prestazioni  appropriate  e  di  qualita'. Il dirigente, in relazione
all'attivita'  svolta,  ai programmi concordati da realizzare ed alle
specifiche  funzioni  allo  stesso  attribuite  e'  responsabile  del
risultato.
    3.  All'atto  della prima assunzione, al dirigente sanitario sono
affidati  compiti  professionali  con precisi ambiti di autonomia, da
esercitare  nel  rispetto  degli indirizzi del dirigente responsabile
della  struttura  e  sono  attribuite  funzioni  di  collaborazione e
corresponsabilita'  nella  gestione  delle  attivita'. A tali fini il
dirigente  responsabile  della  struttura  predispone  e  assegna  al
dirigente  un  programma  di  attivita' finalizzato al raggiungimento
degli  obiettivi  prefissati  e  al  perfezionamento delle competenze
tecnico   professionali  e  gestionali  riferite  alla  struttura  di
appartenenza.  In  relazione  alla  natura e alle caratteristiche dei
programmi  da  realizzare,  alle attitudini e capacita' professionali
del  singolo  dirigente,  accertate  con  le  procedure valutative di
verifica  di  cui  al  comma  4,  al  dirigente  con  cinque  anni di
attivita',   con   valutazione  positiva  possono  essere  attribuiti
incarichi  di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza,  studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo,
nonche' incarichi di direzione di strutture semplici.
    4.  Il  dirigente  e' sottoposto a verifica triennale; quello con
incarico  di  responsabile  o  di  direttore e' sottoposto a verifica
anche  al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attivita'
professionali  svolte e i risultati raggiunti e sono effettuate da un
collegio  tecnico  nominato  dal  direttore  generale,  composto  dal
direttore  sanitario,  che  lo  presiede,  e  da  due  esperti  nella
disciplina oggetto dell'incarico, scelti tra i direttori del servizio
sanitario  e  tra  professori  universitari esperti in materia, anche
provenienti  da  Paesi  membri  dell'Unione europea. L'esito positivo
delle  verifiche  costituisce  condizione  per  il  conferimento o la
conferma   degli   incarichi  di  maggior  rilievo,  professionali  o
gestionali.
    5.  Ai dirigenti con incarico di direttore sono attribuite, oltre
a   quelle   derivanti  dalle  specifiche  competenze  professionali,
funzioni  di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi,
nell'ambito  degli  indirizzi operativi e gestionali del dipartimento
di  appartenenza,  anche  mediante  direttive  a  tutto  il personale
operante   nella   stessa,  e  l'adozione  delle  relative  decisioni
necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare
l'appropriatezza   degli   interventi   con   finalita'   preventive,
diagnostiche,  terapeutiche  e riabilitative, attuati nella struttura
loro   affidata.   Il  dirigente  e'  responsabile  dell'efficace  ed
efficiente  gestione  delle  risorse  attribuite.  I  risultati della
gestione  sono  sottoposti  a  verifica  annuale tramite il nucleo di
valutazione.
    6.  Alla  dirigenza  sanitaria  ed agli incarichi di direttore si
accede in conformita' alla disciplina vigente di settore per concorso
pubblico   o  tramite  selezione,  fermo  restando  che  i  contratti
collettivi  di  compatto  di  lavoro  disciplinano  le  modalita'  di
salvaguardia  del  trattamento  economico  fisso  dei  dirigenti,  in
godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
    7.  Sia  alla  direzione  territoriale  che  alla  direzione  del
servizio   di  medicina  di  base  delle  aziende  sanitarie  possono
accedere,  qualora  alla  selezione  indetta  per  la copertura delle
direzioni stesse i candidati non siano risultati idonei, anche medici
di   medicina   generale   con   un'esperienza  professionale  almeno
decennale,   che  siano  inoltre  in  possesso  di  un  attestato  di
formazione manageriale.
    8.  L'attestato  di formazione manageriale deve essere conseguito
dai  dirigenti  con  incarico  di direzione entro un anno dall'inizio
dell'incarico.  Il  mancato  superamento  del  primo  corso, attivato
dall'amministrazione   provinciale  successivamente  al  conferimento
dell'incarico,   determina   la  decadenza  dall'incarico  stesso.  I
dirigenti sanitari con incarico quinquennale, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono tenuti a partecipare al primo corso
di   formazione   manageriale   organizzato  dall'amministrazione;  i
dirigenti  gia'  confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso
dell'attestato di formazione manageriale.