Art. 47. Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura 1. L'atto aziendale di cui al comma 1 dell'Art. 5 disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario nonche' ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e al dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano aziendale, comprese per i direttori, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno. 2. La direzione delle strutture e degli uffici e' affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalita' stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'art. 48 e per la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale delle disposizioni di cui alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1. Il rapporto dei dirigenti e' esclusivo.