Art. 47.
          Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura
    1.  L'atto  aziendale  di  cui  al comma 1 dell'Art. 5 disciplina
l'attribuzione  al  direttore  amministrativo, al direttore sanitario
nonche'  ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e al
dirigenti  responsabili  di  struttura, dei compiti, per l'attuazione
degli   obiettivi  definiti  nel  piano  aziendale,  comprese  per  i
direttori, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno.
    2.  La  direzione  delle  strutture e degli uffici e' affidata ai
dirigenti secondo i criteri e le modalita' stabiliti nell'atto di cui
al   comma  1,  nel  rispetto,  per  la  dirigenza  sanitaria,  delle
disposizioni  di  cui  all'art. 48 e per la dirigenza amministrativa,
tecnica   e  professionale  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge
provinciale  4 gennaio  2000,  n.  1.  Il  rapporto  dei dirigenti e'
esclusivo.