Art. 49.
         Commissione provinciale per la formazione continua
    1.  Con  deliberazione  della  giunta provinciale e' nominata una
commissione provinciale per la formazione continua.
    2. La composizione ed il funzionamento della commissione, nonche'
le   modalita'   di   consultazione   delle  categorie  professionali
interessate  sono  disciplinati  con  regolamento  di esecuzione alla
presente  legge,  nel rispetto dei principi stabiliti dal legislatore
nazionale,   garantendo   un'adeguata   rappresentanza  degli  ordini
professionali e dei comitati per le pari opportunita'.
    3. La commissione di cui al comma 1, nel rispetto degli obiettivi
formativi  di  interesse  nazionale  e  in  base a quanto disposto in
ordine  ai  crediti  formativi  che  devono  essere  complessivamente
maturati  dagli operatori in un determinato arco di tempo, nonche' in
osservanza  dei  criteri per il riconoscimento e la valutazione delle
esperienze  formative  stabiliti  dalla  commissione nazionale per la
formazione  continua, definisce gli strumenti per il riconoscimento e
per   la  valutazione  delle  esperienze  formative  acquisite  dagli
operatori del servizio sanitario provinciale.
    4.   La  commissione  provinciale  per  la  formazione  continua,
verificata  la  sussistenza  dei requisiti definiti dalla commissione
nazionale   per   la   formazione  continua,  accredita  le  societa'
scientifiche  nonche'  i  soggetti  pubblici  e  privati che svolgono
attivita'  formative  nel  territorio  della  provincia  autonoma  di
Bolzano.
    5.  La commissione di cui al comma 1 provvede alla programmazione
ed  alla  organizzazione  dei programmi provinciali per la formazione
continua,  all'elaborazione  degli  obiettivi  formativi di specifico
interesse provinciale e accredita i progetti di formazione di rilievo
provinciale secondo i criteri di cui al comma 3.