Art. 49. Commissione provinciale per la formazione continua 1. Con deliberazione della giunta provinciale e' nominata una commissione provinciale per la formazione continua. 2. La composizione ed il funzionamento della commissione, nonche' le modalita' di consultazione delle categorie professionali interessate sono disciplinati con regolamento di esecuzione alla presente legge, nel rispetto dei principi stabiliti dal legislatore nazionale, garantendo un'adeguata rappresentanza degli ordini professionali e dei comitati per le pari opportunita'. 3. La commissione di cui al comma 1, nel rispetto degli obiettivi formativi di interesse nazionale e in base a quanto disposto in ordine ai crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, nonche' in osservanza dei criteri per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua, definisce gli strumenti per il riconoscimento e per la valutazione delle esperienze formative acquisite dagli operatori del servizio sanitario provinciale. 4. La commissione provinciale per la formazione continua, verificata la sussistenza dei requisiti definiti dalla commissione nazionale per la formazione continua, accredita le societa' scientifiche nonche' i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative nel territorio della provincia autonoma di Bolzano. 5. La commissione di cui al comma 1 provvede alla programmazione ed alla organizzazione dei programmi provinciali per la formazione continua, all'elaborazione degli obiettivi formativi di specifico interesse provinciale e accredita i progetti di formazione di rilievo provinciale secondo i criteri di cui al comma 3.