Art. 50.
              Norme transitorie in materia concorsuale
    1. A far data dal primo giorno del mese successivo all'entrata in
vigore della presente legge il personale medico e laureato non medico
appartenente  al  ruolo  sanitario,  gia' appartenente alle posizioni
funzionali di dirigente di I e II livello dirigenziale, e' inquadrato
nel ruolo unico dirigenziale.
    2.  Per  la  durata  di  tre  anni  dall'entrata  in vigore della
presente legge il ruolo unico dirigenziale e' articolato in due fasce
economiche:  fascia  A  e fascia B. Alla fascia A corrisponde l'ex II
livello  dirigenziale e l'ex I livello dirigenziale di fascia A; alla
fascia  B  corrisponde l'ex I livello dirigenziale di fascia B. Dalla
data  di  cui  al  comma 1 e' avviata la contrattazione collettiva di
comparto ai sensi dell'art. 46.
    3. Dalla data dell'inquadramento, al personale con il trattamento
economico  di  fascia  B viene attribuito il trattamento economico di
fascia  A,  a  condizione  che sia in possesso della specializzazione
nella  disciplina  corrispondente  al  posto  ricoperto ovvero sia in
possesso  dell'anzianita'  di  cinque  anni  di  servizio  effettivo,
escluso   il   periodo   di   formazione,   maturato  dalla  data  di
inquadramento  in  ruolo  definitivo  nella  medesima  disciplina. Il
personale gia' appartenente alla posizione funzionale iniziale, che a
tale  data  non  e'  in  possesso  del  predetto requisito, matura il
diritto  al  trattamento  economico  di fascia A a far data dal primo
giorno  del mese successivo al conseguimento della specializzazione o
dell'anzianita'  come sopra richiesta. Fino a tale data continuera' a
percepire il trattamento economico di fascia B.
    4. Per il personale delle discipline di anestesia e rianimazione,
radiologia,  medicina  nucleare,  radio-diagnostica,  radioterapia  e
neuroradiologia  il  passaggio  in fascia A e' consentito solo previo
conseguimento  della  specializzazione  nella medesima disciplina. Al
personale  che alla data di entrata in vigore della presente legge e'
in  servizio  con  incarico  a  tempo  determinato  o con incarico di
supplenza  spetta  il trattamento economico di fascia A o di fascia B
alle condizioni previste per il personale di ruolo.
    5.  Per  la  durata  di  tre anni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  ai  concorsi  pubblici  per  l'accesso  alla
dirigenza  sanitaria,  banditi  nella disciplina, possono partecipare
anche   candidati   che   non   sono   in  possesso  del  diploma  di
specializzazione.  I  posti  vacanti vengono coperti prioritariamente
con il personale avente i requisiti di cui all'art. 2 del decreto del
presidente  della  giunta  provinciale  2 novembre  1998,  n.  32,  e
successive  modifiche  ed integrazioni. Al personale assunto mediante
concorso,  anche  senza il requisito del diploma di specializzazione,
viene  attribuito  il  trattamento economico di fascia B. Allo stesso
personale  dal  primo giorno del mese successivo al conseguimento del
diploma   di   specializzazione   nella   disciplina   o   disciplina
equipollente  o  di  maturazione  di  cinque  anni  di  anzianita' di
servizio  di  ruolo  nella disciplina viene attribuito il trattamento
economico  di  fascia  A.  Ai  fini  del  presente  comma e di quanto
previsto  dai  commi 3 e 4 le fasce retributive A e B sono conservate
anche oltre il termine indicato al comma 2.