Art. 50. Norme transitorie in materia concorsuale 1. A far data dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale medico e laureato non medico appartenente al ruolo sanitario, gia' appartenente alle posizioni funzionali di dirigente di I e II livello dirigenziale, e' inquadrato nel ruolo unico dirigenziale. 2. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il ruolo unico dirigenziale e' articolato in due fasce economiche: fascia A e fascia B. Alla fascia A corrisponde l'ex II livello dirigenziale e l'ex I livello dirigenziale di fascia A; alla fascia B corrisponde l'ex I livello dirigenziale di fascia B. Dalla data di cui al comma 1 e' avviata la contrattazione collettiva di comparto ai sensi dell'art. 46. 3. Dalla data dell'inquadramento, al personale con il trattamento economico di fascia B viene attribuito il trattamento economico di fascia A, a condizione che sia in possesso della specializzazione nella disciplina corrispondente al posto ricoperto ovvero sia in possesso dell'anzianita' di cinque anni di servizio effettivo, escluso il periodo di formazione, maturato dalla data di inquadramento in ruolo definitivo nella medesima disciplina. Il personale gia' appartenente alla posizione funzionale iniziale, che a tale data non e' in possesso del predetto requisito, matura il diritto al trattamento economico di fascia A a far data dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della specializzazione o dell'anzianita' come sopra richiesta. Fino a tale data continuera' a percepire il trattamento economico di fascia B. 4. Per il personale delle discipline di anestesia e rianimazione, radiologia, medicina nucleare, radio-diagnostica, radioterapia e neuroradiologia il passaggio in fascia A e' consentito solo previo conseguimento della specializzazione nella medesima disciplina. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' in servizio con incarico a tempo determinato o con incarico di supplenza spetta il trattamento economico di fascia A o di fascia B alle condizioni previste per il personale di ruolo. 5. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza sanitaria, banditi nella disciplina, possono partecipare anche candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione. I posti vacanti vengono coperti prioritariamente con il personale avente i requisiti di cui all'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni. Al personale assunto mediante concorso, anche senza il requisito del diploma di specializzazione, viene attribuito il trattamento economico di fascia B. Allo stesso personale dal primo giorno del mese successivo al conseguimento del diploma di specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente o di maturazione di cinque anni di anzianita' di servizio di ruolo nella disciplina viene attribuito il trattamento economico di fascia A. Ai fini del presente comma e di quanto previsto dai commi 3 e 4 le fasce retributive A e B sono conservate anche oltre il termine indicato al comma 2.