Art. 53. Modifica alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante "Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti" 1. L'art. 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "Art. 10 (Commissioni sanitarie). - 1. Presso ciascuna azienda speciale unita' sanitaria locale e' istituita una commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidita' civile. 2. Presso l'azienda speciale unita' sanitaria centro-sud e' istituita la commissione sanitaria multizonale per le revisioni sanitarie degli invalidi civili. Tale commissione e' competente per le revisioni straordinarie, disposte periodicamente dalla giunta provinciale, al fine di verificare se gli invalidi civili continuino a presentare i requisiti richiesti. 3. Presso l'azienda speciale unita' sanitaria centro-sud sono istituite le commissioni sanitarie multizonali per l'accertamento rispettivamente della cecita' civile e del sordomutismo. Le stesse sono anche competenti per le relative revisioni sanitarie. 4. Le commissioni sanitarie di cui ai commi 1, 2 e 3 durano in carica tre anni e sono composte da tre membri ciascuna. Per ciascun componente effettivo sono nominati, con gli stessi modi e gli stessi criteri, fino a tre membri supplenti. Il presidente e' scelto preferibilmente fra i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale. 5. Uno dei membri della commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidita' civile deve essere specialista in neurologia o psichiatria o un medico in servizio presso istituzioni neurologiche o psichiatriche pubbliche. Uno dei membri e' proposto dalle associazioni dei mutilati ed invalidi civili piu' rappresentative a livello provinciale. 6. Uno dei membri della commissione sanitaria muitizonale per le revisioni sanitarie degli invalidi civili deve essere medico specialista in ortopedia o specialista in neurologia o psichiatria o un medico in servizio presso istituzioni neurologiche o psichiatriche pubbliche. Uno dei membri e' proposto dalle associazioni dei mutilati ed invalidi civili piu' rappresentative a livello provinciale. 7. Due membri della commissione multizonale per l'accertamento della cecita' civlle devono essere specialisti in oculistica. Uno dei membri e' designato dalla sezione provinciale dell'unione italiana ciechi (U.I.C.). 8. Due membri della commissione multizonale per l'accertamento del sordomutismo devono essere specialisti in otorinolaringoiatria. Uno dei membri e' designato dalla sezione provinciale dell'ente nazionale sordomuti (E.N.S). 9, Le commissioni sanitarie esercitano le competenze delle commissioni statali di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche. 10. Per le funzioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le commissioni sanitarie sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare e accertano la sussistenza dell'handicap, la situazione di gravita' della persona in situazione di handicap, nonche' la capacita' lavorativa e relazionale". 2. Dopo l'art. 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: "Art. 10-bis (Mancata presentazione alla visita di revisione). - 1. La mancata presentazione alla visita di revisione per due volte consecutive, senza giustificato motivo, e' da intendersi quale ammissione dell'insussistenza dei requisiti da parte degli interessati e comporta la revoca immediata delle prestazioni economiche di cui all'art. 3, da effettuarsi a cura dell'ufficio provinciale competente". 3. I commi 1 e 2 dell'art. 14-bis della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: "1. Ai membri delle commissioni sanitarie spettano i compensi di cui al comma 2 ed il trattamento economico di missione previsto dalla vigente normativa provinciale. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ai membri delle commissioni sanitarie, anche se dipendenti dell'azienda sanitaria presso cui opera la relativa commissione, e' corrisposto un compenso fissato dalla giunta provinciale".