Art. 53.
Modifica  alla  legge  provinciale  21 agosto  1978,  n.  46, recante
"Provvedimenti  concernenti  gli invalidi civili, i ciechi civili e i
                             sordomuti"
    1.  L'art.  10  della  legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "Art.  10  (Commissioni  sanitarie). - 1. Presso ciascuna azienda
speciale   unita'  sanitaria  locale  e'  istituita  una  commissione
sanitaria per l'accertamento dell'invalidita' civile.
    2.  Presso  l'azienda  speciale  unita'  sanitaria  centro-sud e'
istituita  la  commissione  sanitaria  multizonale  per  le revisioni
sanitarie  degli  invalidi civili. Tale commissione e' competente per
le  revisioni  straordinarie,  disposte  periodicamente  dalla giunta
provinciale,  al fine di verificare se gli invalidi civili continuino
a presentare i requisiti richiesti.
    3.  Presso  l'azienda  speciale  unita' sanitaria centro-sud sono
istituite  le  commissioni  sanitarie  multizonali per l'accertamento
rispettivamente  della  cecita'  civile e del sordomutismo. Le stesse
sono anche competenti per le relative revisioni sanitarie.
    4.  Le  commissioni  sanitarie di cui ai commi 1, 2 e 3 durano in
carica  tre  anni e sono composte da tre membri ciascuna. Per ciascun
componente  effettivo sono nominati, con gli stessi modi e gli stessi
criteri,  fino  a  tre  membri  supplenti.  Il  presidente  e' scelto
preferibilmente  fra  i  medici  dipendenti  del  servizio  sanitario
provinciale.
    5.  Uno dei membri della commissione sanitaria per l'accertamento
dell'invalidita'  civile  deve  essere  specialista  in  neurologia o
psichiatria o un medico in servizio presso istituzioni neurologiche o
psichiatriche   pubbliche.   Uno   dei   membri   e'  proposto  dalle
associazioni  dei  mutilati ed invalidi civili piu' rappresentative a
livello provinciale.
    6.  Uno dei membri della commissione sanitaria muitizonale per le
revisioni   sanitarie   degli  invalidi  civili  deve  essere  medico
specialista  in ortopedia o specialista in neurologia o psichiatria o
un medico in servizio presso istituzioni neurologiche o psichiatriche
pubbliche. Uno dei membri e' proposto dalle associazioni dei mutilati
ed invalidi civili piu' rappresentative a livello provinciale.
    7.  Due  membri  della commissione multizonale per l'accertamento
della cecita' civlle devono essere specialisti in oculistica. Uno dei
membri  e'  designato  dalla sezione provinciale dell'unione italiana
ciechi (U.I.C.).
    8.  Due  membri  della commissione multizonale per l'accertamento
del  sordomutismo  devono essere specialisti in otorinolaringoiatria.
Uno  dei  membri  e'  designato  dalla  sezione provinciale dell'ente
nazionale sordomuti (E.N.S).
    9,  Le  commissioni  sanitarie  esercitano  le  competenze  delle
commissioni  statali  di  cui  alle  leggi  26 maggio  1970,  n. 381,
27 maggio  1970,  n.  382,  e  30 marzo  1971,  n.  118, e successive
modifiche.
    10.  Per  le  funzioni  di  cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, le commissioni sanitarie sono integrate da un operatore
sociale  e  da  un  esperto  nei  casi  da  esaminare  e accertano la
sussistenza dell'handicap, la situazione di gravita' della persona in
situazione   di   handicap,   nonche'   la   capacita'  lavorativa  e
relazionale".
    2.  Dopo l'art. 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46,
e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
    "Art.    10-bis    (Mancata    presentazione   alla   visita   di
revisione). - 1.  La  mancata  presentazione alla visita di revisione
per   due   volte  consecutive,  senza  giustificato  motivo,  e'  da
intendersi quale ammissione dell'insussistenza dei requisiti da parte
degli  interessati  e  comporta la revoca immediata delle prestazioni
economiche  di  cui  all'art.  3,  da effettuarsi a cura dell'ufficio
provinciale competente".
    3.  I  commi  1  e  2  dell'art.  14-bis  della legge provinciale
21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:
    "1.  Ai membri delle commissioni sanitarie spettano i compensi di
cui al comma 2 ed il trattamento economico di missione previsto dalla
vigente normativa provinciale.
    2.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1999 ai membri delle commissioni
sanitarie,  anche  se  dipendenti  dell'azienda  sanitaria presso cui
opera  la  relativa  commissione,  e' corrisposto un compenso fissato
dalla giunta provinciale".