Art. 56.
Modifica  alla  legge  provinciale  17 agosto  1987,  n.  21  recante
  "L'istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze"
    1.  L'art.  3  della  legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, e'
cosi' sostituito:
    "Art.  3  (Gestione  del  servizio provinciale di pronto soccorso
mediante  eliambulanze). - 1.  La provincia puo' gestire in proprio i
compiti  del  servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze, puo'
istituire  il  servizio  di  pronto  soccorso  mediante  eliambulanze
congiuntamente  con  gli organi statali sulla base di una convenzione
oppure  delegare  i  compiti del predetto servizio ad un consorzio di
organizzazioni  di pronto soccorso che intendono affiliarsi ovvero ad
un   raggruppamento  in  comunita'  di  lavoro  delle  organizzazioni
medesime,  ad  una  impresa  privata o ad una azienda speciale unita'
sanitaria locale".