Art. 56. Modifica alla legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21 recante "L'istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze" 1. L'art. 3 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, e' cosi' sostituito: "Art. 3 (Gestione del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze). - 1. La provincia puo' gestire in proprio i compiti del servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze, puo' istituire il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze congiuntamente con gli organi statali sulla base di una convenzione oppure delegare i compiti del predetto servizio ad un consorzio di organizzazioni di pronto soccorso che intendono affiliarsi ovvero ad un raggruppamento in comunita' di lavoro delle organizzazioni medesime, ad una impresa privata o ad una azienda speciale unita' sanitaria locale".