Art. 57. Modifica alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante "Piano sanitario provinciale 1988-1991" 1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, dopo le parole "e' corrisposto" e' aggiunta la parola "mensilmente". 2. L'art. 1 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e' cosi' sostituito: "Art. 1. Continuano a trovare applicazione gli articoli 10, 15, 21, 21-bis, 22, 25-bis, 25-ter e 30 della presente legge". 3. Il comma 1-bis dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e' cosi' sostituito: "1-bis. L'assegno giornaliero e' corrisposto anche in favore di colui che convive con la persona gravemente non autosufficiente e si assume i relativi obblighi assistenziali. Se la persona gravemente non autosufficiente abita in una comunita' organizzata, l'assegno giornaliero e' corrisposto all'istituzione o alla persona fisica che ne garantisce l'assistenza". 4. Dopo il comma 1-quater dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e' aggiunto il seguente comma: "1-quinquies. Colui che, anche con l'ausilio dei suoi familiari o terzi, e previo parere favorevole del responsabile del centro di salute mentale competente, garantisce l'assistenza a domicilio di un malato psichico ha diritto all'assegno minimo giornaliero di cui al comma 1. Riguardo all'ausilio di terzi puo' essere prevista l'organizzazione di un progetto assistenza presso famiglie di pazienti psichici acuti". 5. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e' aggiunto il seguente comma: "3. Le aziende speciali unita' sanitarie locali rimborsano parzialmente le spese di ostetricia sostenute per il parto a domicilio, alle condizioni e nell'ammontare stabilito annualmente dalla giunta provinciale". 6. L'art. 30 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e' cosi' sostituito: "Art. 30 (Proroga di norme precedenti) - 1. Continuano a trovare applicazione le seguenti norme: legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18; art. 7, comma 1, art. 8, comma 1, art. 14 e art. 20 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1".