Art. 57.
Modifica alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante "Piano
                  sanitario provinciale 1988-1991"
    1.  Al  comma  1  dell'art.  21 della legge provinciale 18 agosto
1988,  n.  33,  dopo le parole "e' corrisposto" e' aggiunta la parola
"mensilmente".
    2.  L'art.  1  della  legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e'
cosi' sostituito:
    "Art.  1.  Continuano a trovare applicazione gli articoli 10, 15,
21, 21-bis, 22, 25-bis, 25-ter e 30 della presente legge".
    3.  Il comma 1-bis dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto
1988, n. 33, e' cosi' sostituito:
    "1-bis.  L'assegno  giornaliero e' corrisposto anche in favore di
colui  che convive con la persona gravemente non autosufficiente e si
assume  i  relativi  obblighi assistenziali. Se la persona gravemente
non  autosufficiente  abita  in  una comunita' organizzata, l'assegno
giornaliero  e' corrisposto all'istituzione o alla persona fisica che
ne garantisce l'assistenza".
    4.  Dopo  il  comma 1-quater dell'art. 21 della legge provinciale
18 agosto 1988, n. 33, e' aggiunto il seguente comma:
    "1-quinquies. Colui che, anche con l'ausilio dei suoi familiari o
terzi,  e  previo  parere  favorevole  del responsabile del centro di
salute  mentale competente, garantisce l'assistenza a domicilio di un
malato  psichico  ha diritto all'assegno minimo giornaliero di cui al
comma   1.   Riguardo  all'ausilio  di  terzi  puo'  essere  prevista
l'organizzazione   di  un  progetto  assistenza  presso  famiglie  di
pazienti psichici acuti".
    5. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto
1988, n. 33, e' aggiunto il seguente comma:
    "3.  Le  aziende  speciali  unita'  sanitarie  locali  rimborsano
parzialmente  le  spese  di  ostetricia  sostenute  per  il  parto  a
domicilio,  alle  condizioni  e  nell'ammontare stabilito annualmente
dalla giunta provinciale".
    6.  L'art.  30  della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e'
cosi' sostituito:
    "Art.  30 (Proroga di norme precedenti) - 1. Continuano a trovare
applicazione le seguenti norme:
      legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18;
      art. 7, comma 1, art. 8, comma 1, art. 14 e art. 20 della legge
provinciale 5 gennaio 1984, n. 1".