Art. 59. Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e medicina legale". 1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e' cosi' sostituito: "2. Il comitato e' composto: a) dall'assessore provinciale alla sanita', o suo delegato, che lo presiede; b) dal responsabili dei servizi per l'igiene e la sanita' pubblica delle unita' sanitarie locali, o loro delegati; c) dal direttore del servizio veterinario provinciale; d) dal responsabile del servizio veterinario multizonale dell'azienda speciale unita' sanitaria locale centro-sud; e) dal direttore del laboratorio provinciale analisi alimenti o suo delegato; f) dal direttore dell'ufficio provinciale igiene pubblica; g) dal direttore dell'istituto zooprofilattico provinciale, o suo delegato; h) dal direttore del laboratorio provinciale biologico, o suo delegato; i) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori operanti nel territorio provinciale, scelto tra una terna di nominativi proposti dalle stesse; j) da un rappresentante della camera di commercio. 2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "3. E' istituita la commissione provinciale per la decisione dei ricorsi contro le determinazioni della commissione medica multizonale per l'accertamento dell'idoneita' degli invalidi alla guida dei motoveicoli e autoveicoli presentati dalle persone di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche". 3. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi: "3-bis. La commissione e' composta da tre medici in possesso di diploma di specializzazione, di cui uno in medicina legale, che la presiede, ed uno in oculistica. Per le decisioni riguardanti i mutilati e i minorati fisici la commissione e' integrata da un medico appartenente ai servizi della riabilitazione e da un ingegnere della ripartizione provinciale traffico e trasporti. 3-ter. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'accertamento di prima istanza o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 3-quater. La decisione va comunicata alla commissione medica multizonale, all'ufficio provinciale patenti e abilitazioni di guida e al ricorrente in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento". 4. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: "9. La mancata presentazione dell'interessato, per due volte consecutive senza giustificato motivo scritto, alla visita disposta dalle commissioni provinciali sanitarie e' da intendersi quale esplicita rinuncia al ricorso medesimo e pertanto l'ufficio competente procede all'archiviazione definitiva della pratica".