Art. 59.
Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme
sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica
                         e medicina legale".
    1.  Il  comma  2  dell'art.  5 della legge provinciale 13 gennaio
1992, n. 1, e' cosi' sostituito:
    "2. Il comitato e' composto:
      a) dall'assessore provinciale alla sanita', o suo delegato, che
lo presiede;
      b) dal  responsabili  dei  servizi  per  l'igiene  e la sanita'
pubblica delle unita' sanitarie locali, o loro delegati;
      c) dal direttore del servizio veterinario provinciale;
      d) dal   responsabile   del  servizio  veterinario  multizonale
dell'azienda speciale unita' sanitaria locale centro-sud;
      e) dal direttore del laboratorio provinciale analisi alimenti o
suo delegato;
      f) dal direttore dell'ufficio provinciale igiene pubblica;
      g) dal  direttore  dell'istituto zooprofilattico provinciale, o
suo delegato;
      h) dal  direttore  del laboratorio provinciale biologico, o suo
delegato;
      i) da  un  rappresentante  delle  associazioni  dei consumatori
operanti   nel  territorio  provinciale,  scelto  tra  una  terna  di
nominativi proposti dalle stesse;
      j) da un rappresentante della camera di commercio.
    2.  Il  comma  3  dell'art.  6 della legge provinciale 13 gennaio
1992, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "3.  E' istituita la commissione provinciale per la decisione dei
ricorsi contro le determinazioni della commissione medica multizonale
per  l'accertamento  dell'idoneita'  degli  invalidi  alla  guida dei
motoveicoli  e  autoveicoli  presentati dalle persone di cui all'art.
119,  comma 4,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, e
successive modifiche".
    3. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 13 gennaio
1992, n. 1, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:
    "3-bis.  La  commissione e' composta da tre medici in possesso di
diploma  di  specializzazione,  di cui uno in medicina legale, che la
presiede,  ed  uno  in  oculistica.  Per  le  decisioni riguardanti i
mutilati e i minorati fisici la commissione e' integrata da un medico
appartenente  ai servizi della riabilitazione e da un ingegnere della
ripartizione provinciale traffico e trasporti.
    3-ter.  Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel
termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  notificazione  o  dalla
comunicazione   in  via  amministrativa  dell'accertamento  di  prima
istanza o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
    3-quater.  La  decisione  va  comunicata  alla commissione medica
multizonale,  all'ufficio provinciale patenti e abilitazioni di guida
e  al  ricorrente  in  via  amministrativa o mediante notificazione o
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".
    4. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge provinciale 13 gennaio
1992, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:
    "9.  La  mancata  presentazione  dell'interessato,  per due volte
consecutive  senza  giustificato motivo scritto, alla visita disposta
dalle  commissioni  provinciali  sanitarie  e'  da  intendersi  quale
esplicita   rinuncia   al   ricorso  medesimo  e  pertanto  l'ufficio
competente procede all'archiviazione definitiva della pratica".