Art. 61. Modifica alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, recante "Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani" 1. La rubrica dell'art. 13 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e' cosi' sostituita: "Medico delle case di riposo e dei centri di degenza". 2. L'art. 13 comma 1 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "1. Ogni casa di riposo e centro di degenza stipula una convenzione con uno o piu' medici di medicina generale, che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutti gli ospiti. Gli ospiti autosufficienti e parzialmente autosuflicienti della casa di riposo o del centro di degenza hanno la facolta' di ricorrere, in alternativa al medico convenzionato con la casa di riposo o il centro di degenza, alle cure del proprio medico di medicina generale".