Art. 61.
Modifica  alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive
modifiche,  recante  "Provvedimenti  in  favore  dell'assistenza agli
                              anziani"
    1.  La  rubrica  dell'art.  13 della legge provinciale 30 ottobre
1973,  n. 77, e' cosi' sostituita: "Medico delle case di riposo e dei
centri di degenza".
    2.  L'art. 13 comma 1 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n.
77 e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "1.  Ogni  casa  di  riposo  e  centro  di  degenza  stipula  una
convenzione   con  uno  o  piu'  medici  di  medicina  generale,  che
garantiscono  l'assistenza  sanitaria  a tutti gli ospiti. Gli ospiti
autosufficienti e parzialmente autosuflicienti della casa di riposo o
del  centro di degenza hanno la facolta' di ricorrere, in alternativa
al medico convenzionato con la casa di riposo o il centro di degenza,
alle cure del proprio medico di medicina generale".