Art. 62. Contributi di specializzazione o di pratica a favore di coloro che si preparano ad un profilo professionale del ruolo sanitario per il quale sia richiesto il diploma di laurea. 1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, sono abrogate le parole "sentito il consiglio provinciale di sanita'". 2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, e' inserito il seguente comma: "2-bis. La giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, fissa i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2".