Art. 62.
Contributi di specializzazione o di pratica a favore di coloro che si
preparano  ad  un  profilo  professionale  del ruolo sanitario per il
              quale sia richiesto il diploma di laurea.
    1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986,
n.  1,  sono  abrogate le parole "sentito il consiglio provinciale di
sanita'".
    2.  Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 3 gennaio
1986, n. 1, e' inserito il seguente comma:
    "2-bis.  La  giunta  provinciale, sentito il comitato provinciale
per  la  programmazione sanitaria, fissa i criteri per l'assegnazione
dei contributi di cui al comma 2".