Art. 64. Modifica alla legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, recante "Nuove norme sulla gestione delle unita' sanitarie locali" 1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e' cosi sostituito: "1. E' istituito il comitato elaborazione elettronica dei dati (E.D.P.) per i servizi sanitari e sociali, composto da: a) l'assessore provinciale alla sanita', con funzioni di presidente; b) il direttore della ripartizione sanita', con funzioni di vicepresidente; c) il direttore della ripartizione servizio sociale; d) due esperti in materia informatica rispettivamente della tutela dei dati personali, proposti dall'assessore provinciale alla sanita'; e) quattro funzionari esperti in sistemi informatici, designati dalle rispettive unita' sanitarie locali; f) un esperto proposto dall'assessore provinciale all'informatica; g) un esperto in materia informatica, proposto dal consorzio dei comuni". 2. L'art. 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e' cosi' sostituito: "Art. 15 (Fornitura straordinaria di protesi). - 1. La provincia assicura, quali prestazioni sanitarie aggiuntive, l'erogazione straordinaria di presidi ed ausili connessi alle invalidita' riconosciute, non previsti nel nomenclatore tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso e comunque legati ad effettive finalita' funzionali e relazioni altrimenti non perseguibili. 2. La provincia puo' inoltre rimborsare o sostenere direttamente, in tutto o in parte, gli oneri a carico dei soggetti portatori di handicap per l'acquisto e l'applicazione di protesi e ortesi ortodontiche e massillofacciali. 3. I limiti, le condizioni, le modalita' di erogazione e il controllo delle prestazioni sono stabiliti con regolamento di esecuzione. 4. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui al comma 3, continuano a trovare applicazione le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".