Art. 64.
Modifica alla legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, recante "Nuove
         norme sulla gestione delle unita' sanitarie locali"
    1.  Il  comma  1  dell'art.  13 della legge provinciale 29 luglio
1992, n. 30, e' cosi sostituito:
    "1.  E'  istituito  il comitato elaborazione elettronica dei dati
(E.D.P.) per i servizi sanitari e sociali, composto da:
      a) l'assessore   provinciale  alla  sanita',  con  funzioni  di
presidente;
      b) il  direttore  della  ripartizione  sanita', con funzioni di
vicepresidente;
      c) il direttore della ripartizione servizio sociale;
      d) due  esperti  in  materia  informatica rispettivamente della
tutela  dei  dati personali, proposti dall'assessore provinciale alla
sanita';
      e) quattro funzionari esperti in sistemi informatici, designati
dalle rispettive unita' sanitarie locali;
      f) un     esperto     proposto    dall'assessore    provinciale
all'informatica;
      g) un  esperto  in  materia informatica, proposto dal consorzio
dei comuni".
    2.  L'art.  15  della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e'
cosi' sostituito:
    "Art.  15 (Fornitura straordinaria di protesi). - 1. La provincia
assicura,   quali   prestazioni  sanitarie  aggiuntive,  l'erogazione
straordinaria   di   presidi  ed  ausili  connessi  alle  invalidita'
riconosciute, non previsti nel nomenclatore tariffario delle protesi,
non   riconducibili  allo  stesso  e  comunque  legati  ad  effettive
finalita' funzionali e relazioni altrimenti non perseguibili.
    2. La provincia puo' inoltre rimborsare o sostenere direttamente,
in  tutto  o  in  parte, gli oneri a carico dei soggetti portatori di
handicap   per  l'acquisto  e  l'applicazione  di  protesi  e  ortesi
ortodontiche e massillofacciali.
    3.  I  limiti,  le  condizioni,  le  modalita' di erogazione e il
controllo   delle  prestazioni  sono  stabiliti  con  regolamento  di
esecuzione.
    4.  Fino  all'emanazione  del regolamento di esecuzione di cui al
comma  3, continuano a trovare applicazione le procedure vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge".