Art. 73.
              Formazione dell'operatore socio-sanitario
    1.  Il  programma di formazione dell'operatore socio-sanitario e'
disciplinato dalla giunta provinciale.
    2.  La  durata  ed i contenuti della formazione, nel rispetto dei
contenuti  e  requisiti minimi di cui alla normativa statale, vengono
integrati  con ulteriori tematiche ed indirizzi in base allo sviluppo
della  formazione  ed  al fabbisogno dei servizi socio-sanitari della
provincia autonoma di Bolzano.