Art. 73. Formazione dell'operatore socio-sanitario 1. Il programma di formazione dell'operatore socio-sanitario e' disciplinato dalla giunta provinciale. 2. La durata ed i contenuti della formazione, nel rispetto dei contenuti e requisiti minimi di cui alla normativa statale, vengono integrati con ulteriori tematiche ed indirizzi in base allo sviluppo della formazione ed al fabbisogno dei servizi socio-sanitari della provincia autonoma di Bolzano.