Art. 74. Equipollenza di titoli di studio 1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1980, n. 197, e' istituita una commissione tecnica che esprime un parere sull'equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie non mediche, conseguiti nei paesi dell' area culturale tedesca. 2. La commissione e' nominata dalla giunta provinciale ed e' composta da: a) il direttore dell'ufficio formazione del personale sanitario con funzioni di presidente; b) un esperto in materia di riconoscimento dei titoli di studio nel settore sanitario; c) un rappresentante del settore dell'assistenza infermieristica; d) un rappresentante del settore della riabilitazione; e) un rappresentante del settore della tecnica sanitaria. 3. La giunta provinciale fissa i criteri per il procedimento di rilascio della dichiarazione di equipollenza.