Art. 74.
                  Equipollenza di titoli di studio
    1.  Ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del 22 gennaio 1980, n. 197, e' istituita una commissione
tecnica  che  esprime  un  parere  sull'equipollenza  dei  diplomi  o
attestati   di   qualifiche   professionali  sanitarie  non  mediche,
conseguiti nei paesi dell' area culturale tedesca.
    2.  La  commissione  e'  nominata  dalla giunta provinciale ed e'
composta da:
      a) il direttore dell'ufficio formazione del personale sanitario
con funzioni di presidente;
      b) un esperto in materia di riconoscimento dei titoli di studio
nel settore sanitario;
      c) un     rappresentante     del     settore    dell'assistenza
infermieristica;
      d) un rappresentante del settore della riabilitazione;
      e) un rappresentante del settore della tecnica sanitaria.
    3.  La  giunta provinciale fissa i criteri per il procedimento di
rilascio della dichiarazione di equipollenza.