Art. 75.
                  Somme riscosse a titolo di ticket
    1.  Le somme riscosse al sensi degli articoli 35 e 36 affluiscono
in  entrata  ai bilanci delle rispettive aziende sanitarie erogatrici
delle  prestazioni  di assistenza. Di dette somme si deve tener conto
nella  determinazione della quota di assegnazione del fondo sanitario
provinciale.