Art. 76.
         Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie
    1.  Le  aziende  sanitarie  espletano  il  servizio  di trasporto
sanitario  urgente  e  non  urgente  con  autoambulanza.  I trasporti
sanitari   non   urgenti   possono  essere  affidati  in  convenzione
prioritariamente  ad  organizzazioni  di volontariato che svolgano la
propria  attivita'  principalmente  in  provincia di Bolzano ai sensi
dell'art. 7 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11. Le relative
modalita' sono disciplinate con regolamento di esecuzione.
    2.  Le aziende sanitarie provvedono, per gli iscritti al servizio
sanitario   provinciale,  al  pagamento  delle  spese  di  assistenza
ospedaliera   erogata   in  Austria  ai  sensi  del  piano  sanitario
provinciale ed ai rimborsi delle spese di prestazioni ospedaliere che
secondo  le  disposizioni  vigenti  possono  essere  erogate in forma
indiretta.
    3. Le aziende sanitarie provvedono altresi' ad esperire le azioni
di  recupero  delle  spese  sanitarie  e possono stipulare a tal fine
convenzioni  con  le  imprese  assicuratrici. I relativi importi sono
introitati sul bilancio delle aziende sanitarie.
    4.  I  tempi  e  le modalita' di passaggio alle aziende sanitarie
delle  funzioni  di  cui  ai  commi  1  2  e 3, le relative modalita'
tecnico-organizzative  nonche'  il contingente del personale all'uopo
necessario sono stabiliti dalla giunta provinciale.
    5.  Il personale provinciale adibito all'esercizio delle funzioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 in servizio alla data stabilita dalla giunta
provinciale ai sensi del comma 4, puo' optare di rimanere in servizio
presso  la  provincia  entro trenta giorni dalla data di adozione del
relativo   provvedimento   da   parte   della   giunta   provinciale.
L'inquadramento  del  personale amministrativo trasferito avviene nel
rispetto  del  trattamento  retributivo  pensionabile  in  godimento,
escluse   eventuali   indennita'   collegate  con  l'espletamento  di
determinate funzioni.