Art. 76. Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie 1. Le aziende sanitarie espletano il servizio di trasporto sanitario urgente e non urgente con autoambulanza. I trasporti sanitari non urgenti possono essere affidati in convenzione prioritariamente ad organizzazioni di volontariato che svolgano la propria attivita' principalmente in provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11. Le relative modalita' sono disciplinate con regolamento di esecuzione. 2. Le aziende sanitarie provvedono, per gli iscritti al servizio sanitario provinciale, al pagamento delle spese di assistenza ospedaliera erogata in Austria ai sensi del piano sanitario provinciale ed ai rimborsi delle spese di prestazioni ospedaliere che secondo le disposizioni vigenti possono essere erogate in forma indiretta. 3. Le aziende sanitarie provvedono altresi' ad esperire le azioni di recupero delle spese sanitarie e possono stipulare a tal fine convenzioni con le imprese assicuratrici. I relativi importi sono introitati sul bilancio delle aziende sanitarie. 4. I tempi e le modalita' di passaggio alle aziende sanitarie delle funzioni di cui ai commi 1 2 e 3, le relative modalita' tecnico-organizzative nonche' il contingente del personale all'uopo necessario sono stabiliti dalla giunta provinciale. 5. Il personale provinciale adibito all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 in servizio alla data stabilita dalla giunta provinciale ai sensi del comma 4, puo' optare di rimanere in servizio presso la provincia entro trenta giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte della giunta provinciale. L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse eventuali indennita' collegate con l'espletamento di determinate funzioni.