Art. 78.
Collaborazione tra aziende sanitarie e soggetti di diritto pubblico e
                               privato
    1.  Ai fini di migliorare la qualita' dell'assistenza sanitaria e
perseguire  gli obiettivi fissati dal piano sanitario provinciale, le
aziende   sanitarie   della   provincia   autonoma  di  Bolzano  sono
autorizzate  a costituire ed a partecipare a societa' di capitale per
lo  svolgimento  di compiti diretti di tutela della salute nonche' ad
attuare modelli gestionali ed apposite forme contrattuali.
    2.  Il contratto societario puo' essere stipulato con soggetti di
diritto  pubblico,  anche  austriaci,  e  di  diritto  privato, anche
appartenenti   all'Unione   europea,  a  condizione  che  all'azienda
sanitaria sia riservata almeno la meta' del capitale sociale.
    3. L'atto costitutivo deve informarsi ai seguenti criteri:
      a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
      b) definire la durata della collaborazione;
      c) prevedere  in  capo  all'azienda  sanitaria  il  diritto  di
prelazione sull'acquisto in caso di cessione delle quote o di aumento
di capitale;
      d) prevedere   la   destinazione   di   eventuali  utili  e  la
responsabilita' della copertura delle eventuali perdite;
      e) disciplinare   le   forme   di   risoluzione   del  rapporto
contrattuale in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali
o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
      f) definire  le competenze, le funzioni e i rispettivi obblighi
di tutti i soggetti contraenti pubblici e privati;
      g) escludere  il  ricorso  a  forme  contrattuali  di appalto o
subappalto   per   la  fornitura  di  servizi  direttamente  connessi
all'assistenza alla persona.