Art. 78. Collaborazione tra aziende sanitarie e soggetti di diritto pubblico e privato 1. Ai fini di migliorare la qualita' dell'assistenza sanitaria e perseguire gli obiettivi fissati dal piano sanitario provinciale, le aziende sanitarie della provincia autonoma di Bolzano sono autorizzate a costituire ed a partecipare a societa' di capitale per lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute nonche' ad attuare modelli gestionali ed apposite forme contrattuali. 2. Il contratto societario puo' essere stipulato con soggetti di diritto pubblico, anche austriaci, e di diritto privato, anche appartenenti all'Unione europea, a condizione che all'azienda sanitaria sia riservata almeno la meta' del capitale sociale. 3. L'atto costitutivo deve informarsi ai seguenti criteri: a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; b) definire la durata della collaborazione; c) prevedere in capo all'azienda sanitaria il diritto di prelazione sull'acquisto in caso di cessione delle quote o di aumento di capitale; d) prevedere la destinazione di eventuali utili e la responsabilita' della copertura delle eventuali perdite; e) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi; f) definire le competenze, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti contraenti pubblici e privati; g) escludere il ricorso a forme contrattuali di appalto o subappalto per la fornitura di servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona.